Normativa Pubblicata il 25/05/2006

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Codici tributi imposta sostitutIVA da rivalutazione

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 25/05/2006 n. 75



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 75 del 25/05/2006
Fonte: Agenzia delle Entrate

Oggetto:

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive relative alla rideterminazione dei valori d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (beni posseduti non in regime d'impresa) - Art. 11 -quaterdecies, comma 4, del decreto legge 30/09/2005 n. 203 (Documento in fase di trattamento redazionale.)

Testo:

L'articolo 11-quaterdecies, comma 4 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n 248, ha esteso la possibilita' di rideterminare il valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1 gennaio 2005. Al fine di consentire il versamento delle relative imposte sostitutive, da effettuarsi con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo: - "8055", denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati" - art. 11 - quaterdecies, comma 4, del decreto legge 30/09/2005 n. 203; - "8056", denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola "- art. 11-quaterdecies, comma 4, del decreto legge 30/09/2005 n. 203.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo devono essere esposti nella "Sezione Erario" con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento" dell'anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, espresso nella forma "AAAA".

Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a partire dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

Fonte: Agenzia delle Entrate


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