Normativa Pubblicata il 31/07/2007

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Modello 730/2007 integrativo - mancanza sostituto d'imposta

Agenzia delle Entrate - Circolare del 31/07/2007 n. 47



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 47 del 31/07/2007
Fonte: Agenzia delle Entrate

OGGETTO: Modello 730/2007 integrativo. Assistenza fiscale dei Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dei professionisti abilitati.


Il decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha modificato tra l’altro, l’articolo 16, comma 1, lett. c) del D.M. n.164 del 1999 anticipando, dal 20 ottobre al 31 luglio, il termine di trasmissione telematica dei modelli 730 all’Agenzia delle entrate.
Per l’anno 2007, per effetto della disposizione contenuta nell’art. 2 del DPCM 31 maggio 2007, è possibile completare la trasmissione telematica entro il 31 agosto, a condizione che, entro il 31 luglio, sia stata effettuata la trasmissione di almeno l’85% delle dichiarazioni elaborate.

A seguito di tale disposizione, risulta ridotto il tempo a disposizione per poter identificare correttamente il sostituto d’imposta cui far pervenire, per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il risultato contabile - modello 730-4, nei casi in cui non siano indicati i dati esatti del sostituto.

Pertanto, al fine di consentire nei tempi previsti l’effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta, nel solo caso di mancata identificazione del sostituto per incongruenza dei dati indicati nel frontespizio del modello 730/2007, i Caf e i professionisti abilitati potranno apportare la modifica necessaria operando nel seguente modo:

1) deve essere utilizzato un nuovo modello 730, nel quale deve essere barrata la casella “730 integrativo”, contenente le medesime informazioni del modello 730 originario, salvo il riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” nel quale saranno indicate le nuove informazioni; nel caso in argomento non deve essere compilato il rigo F7;

2) la liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione deve essere effettuata coerentemente con le indicazioni fornite dalla circolare di liquidazione del mod.730/2007 per la trattazione dei 730 ordinari e non quelle che vengono fornite per la liquidazione dei 730 integrativi, ad eccezione di quanto previsto per i righi 58 e 59 del mod. 730/3 che non devono essere compilati;

3) il risultato contabile, coincidente quello risultante dalla precedente elaborazione, deve essere trasmesso al sostituto d’imposta con il modello 730-4 ordinario.


Si precisa che il Mod. 730, barrato come integrativo per il solo cambio del sostituto, può essere elaborato esclusivamente dal medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza per la presentazione del modello 730 originario.
Si evidenzia, inoltre, che per effetto delle modifiche apportate dal DM 7 maggio 2007, n. 63 al DM 31 maggio 1999, n. 164, il termine per la presentazione del modello integrativo da parte del contribuente è fissato al 25 ottobre e quello per la trasmissione telematica, da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati, al 10 novembre.

Fonte: Agenzia delle Entrate


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