Normativa Pubblicata il 20/06/2007

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Cessione fabbricato qualificato come seconda pertinenza da impresa costruttrice

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 20/06/07 n. 139



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 139 del 20/06/2007
Fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini Iva e delle altre imposte indirette, della cessione di un fabbricato, qualificato come seconda pertinenza rispetto all'immobile principale a uso abitativo, oggetto di agevolazioni "prima casa".

Nel caso in esame l'aliquota IVA agevolata del 4% troverà applicazione solo per una delle due pertinenze in quanto le stesse appartengono alla stessa categoria catastale.
Per quanto riguarda il trattamento da riservare, ai fini dell'IVA e ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, alla seconda pertinenza occorre tener presente che la circolare n. 12 del 2007 ha chiarito che, ai fini della determinazione del regime di tassazione i fabbricati strumentali per natura, che costituiscono pertinenze di immobili abitativi, acquistano anch'essi natura di immobili abitativi.
Per tale motivo, la seconda pertinenza dovrà essere trattata, ai fini delle imposte indirette, come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa.

Ne deriva che la seconda pertinenza sconterà l'aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127 undecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972.
Con riferimento, invece, alle imposte ipotecaria e catastale, la cessione di questa seconda pertinenza comporterà l'applicazione della predetta imposta nella misura fissa di 168 euro, ai sensi della nota all'art. 1 della Tariffa allegata al D. Lgs. 347/90.

OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell’articolo 10, comma 1, n. 8 bis) del D.P.R. 633/1972.

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Risoluzione del 20/06/2007 n. 139
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