Domanda e Risposta Pubblicata il 23/01/2007

L'accesso e la verifica è l'unica modalità prevista per acquisire la documentazione relativi ai crediti vantati dal debitore moroso?



No, il nuovo art. 75-bis) del d.P.R. n. 602 prevede che una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, e prima di procedere al pignoramento di fitti e pigioni, ovvero al pignoramento presso terzi, l'agente della riscossione può chiedere ai terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo o dei suoi coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
La dichiarazione stragiudiziale del terzo concorre con le azioni esecutive e cautelari previste in materia di riscossione coattiva; pertanto gli agenti della riscossione potranno continuare, nelle more della procedura, le ordinarie attività esecutive e cautelari. Nella richiesta è fissato un termine, non inferiore a trenta giorni dalla ricezione, per fornire la risposta; in caso di inadempimento si applica la sanzione amministrativo-tributaria prevista dall'articolo 10 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, da euro 2.065 ad euro 20.658.


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