Domanda e Risposta Pubblicata il 11/03/2024

Tempo di lettura: 2 minuti

Cessione bonus edilizi: posso rifiutare dopo l'accettazione?

di Redazione Fisco e Tasse

Istruzioni delle Entrate per il rifiuto di cessione di crediti da bonus edilizi: il modello e le regole per il rifiuto successivo alla prima accettazione



Con la Circolare n 6 dell'11 marzo le Entrate pubblicano modello e istruzioni per Rifiutare la cessione successiva alla prima dei bonus edilizi (di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Scarica qui il modello con le istruzioni.


La Circolare n 6 replica a quesiti per sapere quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui

Viene chiarito che nei casi prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato da compilare secondo le relative istruzioni. 

Il modello, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata:

Attenzione al fatto che in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori. 

Inoltre si fa presente che la richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario e si specifica che:

Nei casi in cui, per i suddetti motivi, l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata. Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare.

In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.

Eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.

Leggi anche Cessione crediti: l'istanza per richiedere annullamento della accettazione casistica citata anche dalla circolare n 6/2024.

Fonte: Fisco e Tasse


TAG: Bonus fiscali e crediti d'imposta