Domanda e Risposta Pubblicata il 16/04/2018

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Quali sono i requisiti della fattura elettronica?

Fattura elettronica 2018: ecco quali sono i requisiti che deve avere la fattura elettronica.



A livello normativo, la definizione di fattura elettronica si trova nel testo IVA (D.P.R 633/72- Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) . In particolare al comma 1 dell’articolo 21 viene specificato che:

Quindi la fattura elettronica è una fattura emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico, subordinata all’accettazione del destinatario e che si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente.
Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.18 del 24 giugno 2014: “con accettazione del destinatario la norma non presuppone necessariamente un accordo formale precedentemente o successivamente alla fatturazione tra le parti. Un accordo preventivo, quindi, per quanto utile ed opportuno a fini di un più strutturato scambio di informazioni tra le parti, non è di per sé indispensabile” pertanto è valida anche l’accettazione tacita del destinatario.

Fatta questa premessa, ecco i requisiti che deve avere la fattura elettronica.

Lo stesso articolo 21 del D.P.R 633/72, elenca i requisiti che la fattura elettronica deve soddisfare per essere considerata tale: “Il soggetto passivo assicura:

Tali requisiti, spesso indicati con l’acronimo “A.I.L” .

Di seguito una tabella di riepilogo:

AUTENTICITÀ DELL'ORIGINE
(*)
L’identità del fornitore/prestatore di beni/servizi (o dell'emittente della fattura se ci si avvale di terzi)
devono essere certi.
La garanzia dell’autenticità dell’origine di una fattura è obbligatoria sia per il fornitore che per l’acquirente/committente.
INTEGRITÀ DEL CONTENUTO
(*)
Il contenuto della fattura ed in particolare i dati obbligatori (art. 21 DPR 633/72) non devono poter essere alterati. Come per l’autenticità dell’origine, la garanzia dell’integrità del contenuto della fattura è obbligatoria sia per il fornitore che per l’acquirente.
LEGGIBILITÀ DEL DOCUMENTO

La fattura deve essere leggibile, conformemente a quanto previsto:

  •  dalla Dir. n. 2010/45/UE:
    • il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile su schermo o tramite stampa,
    • è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato.
  • dalla CM 18/2014:
    • è sufficiente disporre di un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture,
    • la fattura può essere leggibile anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica.

(*) Per garantire autenticità e integrità, è possibile utilizzare:

I requisiti devono essere assicurati dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura e ogni soggetto passivo stabilisce come assicurarli.
Una fattura è considerata elettronica se oltre al possesso dei requisiti sopra elencati viene generata e trasmessa in via elettronica. Ad esempio, se pur possedendo i requisiti “A.I.L” il documento venisse spedito in forma cartacea non sarebbe più considerata una fattura elettronica.

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Fonte: Fisco e Tasse


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