Domanda e Risposta Pubblicata il 10/05/2012

Si può chiedere l’estinzione di violazioni in tema di trasferimento di contante all'estero, con un pagamento ridotto?

La misura per il pagamento in misura ridotta nel DL 16/2012 riguardante il trasferimento di contante non dichiarato all'estero



Sì. Il soggetto al quale è stata contestata la violazione della presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Dogane (ex D. Lgs. n. 195/2008)per contanti oltre i 10mila euro , può chiederne l’estinzione a fronte di un pagamento     all’Agenzia delle Dogane o alla GdF immediato al momento della contestazione oppure al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla stessa;
di un importo ridotto pari al:


5% dell’importo eccedente € 10.000, se l’eccedenza stessa non è superiore a € 10.000;
15% se l’eccedenza non è superiore a € 40.000;  con un minimo, in ogni caso, di € 200.

Il pagamento in misura ridotta non è possibile , invece, nel caso in cui:
• l’eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000 sia superiore a € 40.000 (prima era € 250.000);
• il contribuente si sia già avvalso della facoltà oblatoria nei 5 anni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione dell’illecito (prima era 365 giorni).

Fonte: Fisco e Tasse


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