Domanda e Risposta Pubblicata il 01/12/2013

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In quali casi i contribuenti minimi sono tenuti alla compilazione dei modelli intrastat?

Gli esempi della Circolare dell'Agenzia



In merito all’obbligo o meno di compilazione degli elenchi Intrastat da parte dei contribuenti minimi, la questione è stata affrontata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21/06/2010 n. 36 al punto 3 che qui di seguito riepiloghiamo, riportando i casi esaminati dalla suddetta Circolare:

Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua acquisti intracomunitari di beni presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro  IT1 effettua l’acquisto intracomunitario, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. Infatti, IT1 risulta debitore dell’imposta nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (art. 1, comma 100, della legge n. 244 del 2007) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (art. 7, comma 1, lett. d, del D.M. 2 gennaio 2008)
Operatore “minimo” italiano IT1 che cede beni ad un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro

IT1 non effettua una cessione intracomunitariama piuttosto un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, nella quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. Infatti, i contribuenti soggetti al regime dei “minimi”, ai sensi del comma 100 dell’art. 1, citato, “non addebitano l’Imposta sul Valore Aggiunto a titolo di rivalsa”. IT1, quindi, non compila l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni.

Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua acquisti di servizi presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro Considerata l’assenza di una espressa disposizione normativa ed alla luce del principio giuridico secondo il quale la tassazione degli scambi intracomunitari avviene per i beni nel Paese di destinazione del bene medesimo e per i servizi nel luogo di stabilimento del committente, si ritiene che si possano applicare i principi già esposti per il caso sub 1). Pertanto, IT1 riceve una prestazione territorialmente rilevante in Italia, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.
Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro Rinviando alle considerazioni esposte al punto precedente, anche in questa ipotesi, con il caso sub 2), IT1 non effettua una operazione intracomunitariama un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per la quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. IT1, quindi, non compila l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.

Si ricorda che in relazione a tutte le fattispecie sopra riportate, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il regime dei minimi cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 30.000 euro per oltre il cinquanta per cento. Pertanto, da tale momento i contribuenti in questione, per quanto riguarda gli adempimenti Intrastat, dovranno attenersi alle regole ordinarie.

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Fonte: Agenzia delle Entrate


TAG: Operazioni Intra ed extra comunitarie