Domanda e Risposta Pubblicata il 01/02/2010

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Quali sono le agevolazioni ai fini Iva per l’acquisto di auto e motoveicoli da parte dei disabili?

IVA agevolata al 4% in luogo del 21% ma con limiti di cilindrata e tipo di veicolo e solo ogni 4 anni



Per l’acquisto di autovetture da parte dei disabili si applica l’aliquota Iva del 4%, anziché del 21%.
L’aliquota agevolata si applica sull’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull’acquisto contestuale di optional nonché sulle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già  posseduti dal disabile.
I tipi di veicoli ammessi sono: L:
• autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente;
• autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
• autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
• motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (in questo caso, le agevolazioni non spettano per non vedenti e sordi);
• motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (in questo caso, le agevolazioni non spettano per non vedenti e sordi);
• motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (in questo caso, le agevolazioni non spettano per non vedenti e sordi).
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.

L’acquisto deve essere effettuato direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso  di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti  entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.
FAQ RIVISTA  AD APRILE 2013


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