Domanda e Risposta Pubblicata il 04/09/2009

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Imprese multiattività: quali gli obblighi per il 2008?



Con decreto del 11 febbraio 2008 è stato abolito l’obbligo dell’annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Pertanto, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, già dallo scorso anno era presente una apposita sezione riservata alle “Imprese multiattività”. Tale sezione doveva essere compilata dai contribuenti per i quali l’importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle analizzate dallo studio di settore relativo all’attività prevalente, superava il 20 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

A decorrere dal periodo d’imposta 2008 è terminato il “regime transitorio” previsto dal citato decreto e la disciplina giuridica prevista per le imprese multiattività entra a pieno regime.

Pertanto, i soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, dovranno compilare l’apposito prospetto delle “Imprese multiattività” del modello relativo all’attività prevalente esclusivamente qualora l’importo complessivo dei ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sia superiore al 30 per cento dell’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati.

Ai fini dell’attività di accertamento, la diretta utilizzazione degli studi di settore potrà avvenire solo qualora i ricavi delle attività non prevalenti siano inferiori o pari al 30 per cento dei ricavi complessivi. In caso contrario le risultanze dello studio di settore possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.


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