Domanda e Risposta Pubblicata il 19/05/2009

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Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri 2008



Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, all’articolo 29, comma 4, ha previsto la concessione di un contributo per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa. Il contributo è concesso nella misura di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi, e di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.

L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

Il contributo compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo 6803.


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