Domanda e Risposta Pubblicata il 19/05/2009

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Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo



Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, all’articolo 29, comma 3, ha previsto la concessione di un contributo per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a diesel.

Il contributo è concesso nella misura di euro 700, se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0», ed è aumentato di euro 100, in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5» che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro, e di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi.

L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

Il contributo spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2009.

Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6802”.


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