Domanda e Risposta Pubblicata il 19/05/2009

Tempo di lettura: 1 minuto

Credito d’imposta a favore dei datori di lavoro per l’incremento dell’occupazione



L’art. 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, prevede l’attribuzione di un credito d’imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Il credito spetta, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese e, in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2008 sono disciplinate le modalità di riconoscimento dell’agevolazione.

Beneficiano dell’agevolazione i datori di lavoro che hanno presentato all’Agenzia delle entrate l’istanza di attribuzione del credito, utilizzando il modello IAL, e ne hanno ottenuto l’accoglimento.

La fruizione del credito d’imposta concesso per gli anni 2009 e 2010 è subordinata alla presentazione da parte dei predetti soggetti, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della comunicazione (mod. C/IAL) attestante il mantenimento del livello occupazionale annuale.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6807”.


TAG: Agevolazioni Covid-19