Domanda e Risposta Pubblicata il 19/05/2009

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Credito d’imposta a favore dei rivenditori di generi di monopolio per le spese relative agli impianti di sicurezza



L’attribuzione di un credito d’imposta agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, è previsto dall’art. 1, commi da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 febbraio 2008 sono disciplinate le modalità di riconoscimento del credito d’imposta.

Il credito spetta, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario a ciascun periodo d’imposta. Hanno diritto al contributo i rivenditori di generi di monopolio che hanno ottenuto dall’Agenzia delle Entrate l’assenso in relazione all’istanza presentata utilizzando il modello “IMS”.

L’agevolazione compete nel rispetto della regola “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è stato utilizzato.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 mediante il codice tributo “6805”.


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