Domanda e Risposta Pubblicata il 19/05/2009

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Credito d’imposta per l’adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti



Per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010 l’art. 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l’attribuzione di un credito d’imposta per le spese sostenute per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 febbraio 2008 disciplina le modalità di riconoscimento del credito d’imposta.

L’agevolazione è riconosciuta a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e spetta nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario. Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto dall’Agenzia delle Entrate l’assenso in relazione all’istanza presentata utilizzando il modello “IMS”.

L’agevolazione compete nel rispetto della regola “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è stato utilizzato.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6804”.


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