Domanda e Risposta Pubblicata il 19/05/2009

Credito d’imposta per acquisto autovetture ed autocarri elettrici, ovvero alimentati ad idrogeno, a metano o a GPL



Per l’acquisto di autovetture e di autocarri, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 1, comma 228, ha previsto la concessione di un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.

L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2010.

Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6797”.


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