Domanda e Risposta Pubblicata il 26/03/2009

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Somme dovute a seguito di controllo automatico o formale della dichiarazione dei redditi: possono essere rateizzate?



L’art,1 c. 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, ha inserito nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, l’articolo 3-bis che prevede la possibilità di rateizzare il versamento delle somme dovute a seguito di controllo formale delle dichiarazioni, nonché di controllo automatico, risultanti dalle comunicazioni di irregolarità inviate al contribuente.
Il numero di rate nelle quali frazionare il pagamento è strettamente connesso all’ammontare delle somme da corrispondere; in particolare:
· i debiti compresi tra i 2.000 e i 5.000 euro possono essere versati con un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo;
· i debiti superiori a 5.000 euro possono essere versati con un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 3 del medesimo decreto.
La prima rata deve essere versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mentre le rimanenti rate trimestrali scadono entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
La rateazione delle somme superiori a cinquantamila euro è subordinata alla prestazione di apposite garanzie.

Le disposizioni relative alla rateazione delle somme dovute a seguito di liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni, ovvero in relazione a redditi soggetti a tassazione separata, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso:
· al 31 dicembre 2006, per le somme dovute a seguito di controlli automatici ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. 600/73 e 54-bis d.P.R. 633/1972;
· al 31 dicembre 2005, per le somme dovute a seguito di controlli formali eseguiti ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. 600/73 e per quelle dovute a seguito della liquidazione dell’imposta per gli altri redditi soggetti a tassazione separata di cui all’articolo 21 del TUIR;
· al 31 dicembre 2004, per le somme dovute a seguito della liquidazione dell’imposta per i redditi soggetti a tassazione separata di cui all’articolo 17 del TUIR.
La conferma è arrivata dall’Agenzia in occasione di Telefisco 2009.

Fonte: Fisco e Tasse


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