L'eredità si devolve:
- al coniuge,
- ai discendenti legittimi o naturali,
- agli ascendenti legittimi,
- ai collaterali,
- agli altri parenti entro il sesto grado,
- e infine allo Stato.
La legge riserva delle quote di eredità agli eredi legittimi che non possono essere derogate da disposizioni testamentarie.
Gli eredi a favore dei quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono:
- il coniuge
- i figli legittimi
- i figli naturali
- i figli adottivi
- gli ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi , la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
I figli adottati hanno nei confronti dei genitori adottanti i medesimi diritti successori dei figli legittimi, ma sono estranei alla successione dei parenti dei genitori adottivi, quindi non ereditano dai genitori dei propri genitori adottivi.
Il testamento pertanto puo’ disporre senza pregiudicare i diritti che la legge riserva a queste persone.