Speciale Pubblicato il 14/09/2008

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L'esdebitazione

di Rag. Lumia Luigia



L'istituto della esdebitazione costituisce una assoluta novità introdotta dal legislatore della riforma fallimentare (artt.da 142 a 145 L.F.) e consiste nella liberazione del debitore "fallito", persona fisica, dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente, seppur in presenza di alcune condizioni. L'esdebitazione non spetta se i creditori concorsuali non sono stati pagati neppure in parte. L'obiettivo è quello di recuperare l'attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie.

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Condizioni per poter usufruire dell'istituto dell'esdebitazione

La legge prevede che il fallito è ammesso alla esdebitazione qualora sussistano determinate condizioni consistenti:
a) nell'avere cooperato con gli organi della procedura;
b) nel non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti;
c) nell'aver consegnato al curatore la propria corrispondenza come previsto dall'art. 48 L.F.
d) nel non avere tenuto comportamenti penalmente rilevanti, quali distrazione dell'attivo o esposizione di passività inesistenti, causazione o aggravamento del dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ricorso abusivo al credito ovvero nel non avere riportato condanne per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

A quali debiti non si applica l'esdebitazione

Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento in quanto strettamente personali, ai sensi dell'articolo 46;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

Come accedere all'esdebitazione

L'esdebitazione può essere:
- chiesta dal debitore entro l'anno successivo alla emanazione del decreto di chiusura del fallimento;
- concessa direttamente dal tribunale con il decreto di chiusura del fallimento.

 
Il tribunale, tenuto conto dei comportamenti positivi di cooperazione del debitore e verificate le condizioni indicate nell'articolo 142, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore fallito tornato in bonis i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Il decreto che provvede sul ricorso può essere reclamato da qualunque interessato.

Gli effetti dell'esdebitazione nei confronti dei crediti concorsuali non concorrenti.

L'art. 144 L.F. tratta dell'esdebitazione relativa dei crediti concorsuali non concorrenti, cioè di quei creditori anteriori all'apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo.
In questo caso l'esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto detti creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso e non produce effetti nei confronti dei titolari di crediti anteriori alla apertura della procedura che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo, nei limiti di quanto gli stessi avrebbero potuto percepire nel concorso.
Tale soluzione evita che i creditori possano essere disincentivati, in presenza di una possibile esdebitazione da parte del fallito, ad insinuarsi nella procedura concorsuale.



TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza