Speciale Pubblicato il 16/05/2005

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La fissazione dei Parametri per gli aiuti alle piccole e medie imprese

di Rag. Lumia Luigia



Il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005 provvede ad adeguare la disciplina italiana in materia di concessione di aiuti alle imprese alle raccomandazioni provenienti dall'Unione Europea e, in particolare, a quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea n° 2003/361/Ce del 6 Maggio 2003 (con efficacia dal 1° Gennaio 2005).

Con questo provvedimento vengono fissati, per tutti i Paesi aderenti all'Unione, i parametri dimensionali delle imprese per poter accedere alle agevolazioni pubbliche destinate alle Piccole e Medie Imprese (PMI).

Riguarda tutte le imprese, indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza, e quindi si tratta di un provvedimento di particolare rilevanza visto che interessa tutti i soggetti economici che presentano una richiesta per la concessione di agevolazioni pubbliche.

Testo completo del Decreto 18 Aprile 2005: Nuovi requisiti per richiedere le agevolazioni

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I nuovi parametri di riferimento

La definizione di PMI, risultante dal decreto, considera i seguenti parametri dimensionali:
  • il fatturato annuo;
  • il totale di bilancio;
  • il numero di dipendenti;
  • l'autonomia rispetto ad altre imprese.

    Si definisce piccola impresa l'impresa che congiuntamente:

    a) ha meno di 50 occupati, e
    b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro.

    Occupati

    Fatturato annuo

    Attivo patrimoniale annuo

    Meno di 50

    Non superiore a 10 milioni di Euro

    Si definisce microimpresa l'impresa che:

    a) ha meno di 10 occupati, e
    b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

    Occupati

    Fatturato annuo

    Attivo patrimoniale annuo

    Meno di 10

    Non superiore a 2 milioni di Euro

    La media impresa è quella che:

    a) ha meno di 250 occupati, e
    b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro.

    Occupati

    Fatturato annuo

    Attivo patrimoniale annuo

    Meno di 250

    Non superiore a 50 milioni di Euro

    Non superiore a 43 milioni di Euro

    I due requisiti che sopra si sono indicati con le lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

    Il decreto provvede a chiarire che cosa si debba intendere per fatturato, attivo patrimoniale e come procedere al calcolo del numero degli occupati.

    Il fatturato va identificato nell'insieme dei ricavi tipici dell'impresa (A. 1 di Conto Economico redatto secondo i criteri civilistici, dunque totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni) al netto delle rettifiche per sconti e abbuoni.

    Il totale di bilancio di cui parla il D.M. va riferito all'attivo patrimoniale annuo.

    Il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

    Il numero degli occupati corrisponde al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno (ULA = Unità Lavorative Anno); i dipendenti a tempo parziale o stagionali dovranno essere considerati in proporzione al proprio orario di lavoro.

    Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

  • L'ulteriore requisito dell'autonomia

    Per beneficiare delle agevolazioni, oltre ai requisiti di cui si è detto, l'impresa dovrà essere indipendente, vale a dire non essere associata o collegata ad altri soggetti.

    Sono considerate associate le imprese, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto esercitabile in assemblea ordinaria di un'altra impresa.

    Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, proporzionalmente alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa stessa.

    Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

    a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
    b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
    c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
    d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

    Qualora si verifichi il collegamento i dati da prendere in considerazione sono quelli derivanti dal bilancio consolidato.

    L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate o collegate.

    La decorrenza dei nuovi parametri

    Le nuove definizioni si applicano con le tempistiche indicate nell'art. 4 del decreto per ciascun regime normativo che disciplina la concessione di aiuti alle imprese.

    Così dunque per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, le novità entrano in vigore dalla data di approvazione (da parte della Commissione europea) delle notifiche dell'avvenuto adeguamento alla definizione di PMI, effettuate da ciascuna Amministrazione competente.

    Per gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis" (Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001) le nuove norme si applicano decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.



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