Speciale Pubblicato il 19/02/2024

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Schema del decreto che recepisce in Italia la Direttiva (UE), CSRD

di Redazione Fisco e Tasse

In consultazione lo Schema del decreto che recepisce in Italia la Direttiva (UE), Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD



Il 16 febbraio 2024 il MEF ha reso disponibile  per la consultazione pubblica, fino al 18 marzo 2024, lo Schema del decreto che recepisce in Italia la Direttiva (UE), Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD.  La CSRD è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e sarà  parzialmente applicabile a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024.  Ai sensi dell'art. 5 (recepimento) la CSRD dovrà essere recepita da parte degli stati membri entro il 6 luglio 2024.

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I contenuto in sintesi dello Schema del decreto

Il documento esamina il processo di recepimento della direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) nell'ambito del Green Deal Europeo, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza delle imprese sui loro impatti ambientali, sociali e di governance.

Introduce obblighi di rendicontazione più stringenti per un'ampia gamma di imprese, inclusi i requisiti per la rendicontazione di sostenibilità e per la verifica di tale rendicontazione.

L'entrata in vigore del recepimento della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) si colloca in diversi momenti a seconda della tipologia di imprese coinvolte:

ll documento che sarà in consultazione fino al 18 marzo 2024 prevede in sintesi:

1. Introduzione alla CSRD

La CSRD, pubblicata il 16 dicembre 2022 e in vigore dal 5 gennaio 2023, mira a migliorare la trasparenza delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) attraverso obblighi di reporting rafforzati. Questa direttiva è parte del Green Deal Europeo e si applica gradualmente a partire dagli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2024. Gli Stati membri devono recepire la CSRD entro il 6 luglio 2024.

2. Obiettivi e Ambito di Applicazione

La CSRD estende gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a tutte le grandi imprese e gruppi, incluse le PMI quotate (escludendo le micro-imprese), e introduce standard europei di rendicontazione (ESRS) elaborati dall'EFRAG. Inoltre, introduce l'obbligo di sottoporre la rendicontazione di sostenibilità ad una verifica di conformità.

3. La Rendicontazione di Sostenibilità

La rendicontazione sostituisce la precedente "dichiarazione di carattere non finanziario" e diventa parte integrante della relazione sulla gestione. Dovrà essere redatta secondo gli standard ESRS e pubblicata secondo le tempistiche e modalità previste per i documenti finanziari dell'impresa.

4. Obbligo di Attestazione

Le imprese dovranno far attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità da un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, secondo un processo che acquisisca un livello di sicurezza limitata, evolvendo verso un livello di sicurezza ragionevole.

5. Autorità di Vigilanza e Sanzioni

La vigilanza sulla conformità è assegnata alla Consob per le società quotate e non prevede ulteriori vigilanze per le società non quotate. Il regime sanzionatorio sarà adeguato all'ampliamento degli obblighi di rendicontazione, tenendo conto della dimensione dell'impresa e della complessità delle informazioni richieste.

6. Disposizioni Transitorie

Si prevedono disposizioni transitorie per facilitare l'adattamento delle imprese ai nuovi obblighi, soprattutto per quelle soggette all'applicazione immediata della direttiva.

7. Partecipazione alla Consultazione

Il documento invita alla partecipazione pubblica alla consultazione sul decreto, richiedendo contributi entro il 18 marzo 2024.


1 FILE ALLEGATO:
Consultazione decreto recepimento CSRD

TAG: Rendicontazione di Sostenibilità