Speciale Pubblicato il 29/08/2023

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Il contributo ambientale e le esportazioni

di Redazione Fisco e Tasse

CONAI: opportunità per le imprese che esportano imballaggi. Previste procedure per il riconoscimento del Contributo ambientale e per le esenzioni se l'imballaggio è esportato



Tutto il Sistema CONAI si basa sul Contributo Ambientale che ha principalmente la funzione di riciclare gli imballaggi che diventano rifiuto sul territorio nazionale.

Infatti la normativa del Contributo Ambientale prevede che hanno l’obbligo di dichiararlo:

Di conseguenza se un imballaggio sul quale è stato pagato il Contributo Ambientale (dichiarato dal Produttore/Commerciante di imballaggi oppure dall’Importatore) viene esportato, CONAI prevede procedure per il riconoscimento del Contributo e per le esenzioni.

Leggi anche l'articolo: CONAI - Imballaggi e Adempimenti

CONAI prevede diverse procedure di esenzione per gli imballaggi esportati, a condizione che su questi sia stato pagato il Contributo Ambientale e a seconda della categoria: Produttore/Commerciante di imballaggi vuoti oppure Utilizzatore di imballaggi.

Le procedure di esenzione previste per le esportazioni sono facoltative, vale a dire il loro utilizzo non è obbligatorio come invece sussiste per le importazioni.

La logica è legata al fatto che CONAI lascia libertà di valutazione, spesso legata a logiche di convenienza rapportando il tempo da impiegare con il beneficio spettante, dell’utilizzo delle seguenti procedure export:

  1. Procedura “ex ante” Modello 6.5;
  2. Procedura “ex post” Modello 6.6;
  3. Procedura di Compensazione Import/Export Modello 6.10.

Le procedure elencate riguardano, pertanto, tutti gli imballaggi esportati sui quali è stato pagato il Contributo Ambientale.

Questo articolo è un estratto dall'e-Book Imballaggi e adempimenti (eBook 2023)

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Contributo ambientale e procedure export

Il Produttore/Commerciante di imballaggi vuoti che vende gli imballaggi all’estero, non effettua alcuna “prima cessione” e di conseguenza nessuna applicazione del Contributo Ambientale. 

Pertanto per il Produttore/Commerciante di imballaggi vuoti non sono previste procedure per l’export per gli imballi vuoti che vende, in quanto non è stato applicato e dichiarato alcun Contributo.

Gli unici imballaggi sui quali può utilizzare una delle procedure export riguardano gli imballaggi di accompagnamento (sui quali è stato pagato il Contributo) degli imballi vuoti

Ad esempio, se produce/commercializza film estensibile per la pallettizzazione, trasportato su pedane di legno con un cappuccio di plastica a protezione, il Produttore/Commerciante potrà utilizzare una procedura export per le pedane di legno e il cappuccio (a condizione che su tali imballi sia stato pagato il Contributo Ambientale). 

Le procedure export sono previste generalmente per gli Utilizzatori di imballaggi, in quanto sono coloro che avendo pagato il Contributo Ambientale sugli imballaggi che vanno all’estero, possono decidere se e quale utilizzare: 

Per approfondire leggi l'ebook: Imballaggi e adempimenti (eBook 2023)

Contributo ambientale: procedure di esenzione

Con questa procedura CONAI

  1. consente all’esportatore di utilizzare una percentuale di esenzione (Plafond) da: 
  1. determina (sulla base dei dati dell’anno solare precedente) un importo di Contributo Ambientale con saldo a credito o a debito nei confronti del consorzio. 

Quindi, in sostanza, con questa procedura si ottengono due dati:

La percentuale di esenzione viene determinata sulla base dei dati dell’anno solare precedente e vale per l’anno in corso.

L'ebook prosegue nel dettaglio illustrando la procedura per:


Per approfondire leggi l'ebook: Imballaggi e adempimenti (eBook 2023)

Contributo ambientale: adempimenti del fornitore e modello 6.5

Il fornitore che riceve dal cliente il modello 6.5/Fornitori riportante le percentuali di esenzione da tenere in considerazione, calcolerà il Contributo Ambientale da indicare in fattura applicando la percentuale sui quantitativi complessivi ceduti per materiale.

In fattura dovrà:

    1. nella Colonna A i quantitativi ceduti in esenzione;
    2. nella Colonna B i quantitativi assoggettati al netto della percentuale di esenzione;
Per approfondire leggi l'ebook: Imballaggi e adempimenti (eBook 2023)

Contributo ambientale: controlli da parte di CONAI

A discrezione e in maniera autonoma CONAI (direttamente oppure tramite soggetti terzi autorizzati) può procedere a controlli a campione sui dati dichiarati, sia in merito ai quantitativi venduti (esportati ed eventualmente quelli complessivi, se dichiarati) che sui quantitativi acquistati in esenzione.

Sulle vendite potrebbe, ad esempio, chiedere delucidazioni sui calcoli.

Per il dato relativo agli acquisti in esenzione sono soventi i riscontri sulla correttezza dei quantitativi riportati in Colonna B e questo perché il Consorzio dispone già di un dato: quello comunicato periodicamente dal dichiarante (Modello 6.3 allegato al Modello 6.1 o 6.2). Pertanto, il Consorzio chiederà un riscontro sulla correttezza, in caso di incongruenza tra:

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