Speciale Pubblicato il 19/07/2023

Tempo di lettura: 6 minuti

Fondazioni ITS Academy: modello standard di statuto per la costituzione

di Redazione Fisco e Tasse

Con decreto del 17 maggio andato in GU n 166 del 18 luglio si pubblicano regole e statuto standard minimo per costituzione e funzionamento delle Fondazioni ITS Academy



Pubblicato in GU n 166 del 18 luglio il Decreto 17 maggio 2023 del Ministero dell'Istruzione con lo Schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy.

In particolare, in applicazione dell'art. 4, comma  3,  della  legge  15  luglio 2022, n. 99, il decreto definisce lo schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy di cui all'Allegato A composto da 20 articoli.

Si prevede che la conformità dello statuto di ciascuna Fondazione allo schema costituisce standard  minimo di organizzazione  per assicurare  il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il  territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle  norme vigenti e  agli obiettivi della legge n. 99/2022. 

L'articolo continua dopo la pubblicità

Fondazioni ITS Academy: le regole di costituzione

Con l'art 2 viene previsto che le regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta   formativa, prevedono, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, e ai rispettivi ambiti di articolazione.
L'identificazione dei soci, secondo lo standard organizzativo minimo di cui all'art.  4,  comma  2,  della  legge  n.  99/2022, è propedeutica e funzionale alla presentazione di  una  proposta progettuale triennale relativa a uno o  più percorsi  formativi di istruzione tecnologica superiore. 

La presentazione della candidatura avviene in risposta ad avvisi predisposti dalle regioni, secondo procedure e criteri da esse definiti, sulla base della programmazione triennale dell'offerta formativa, finanziata sia con risorse regionali che ministeriali.
A seguito dell'approvazione da parte delle regioni della candidatura progettuale, secondo procedure e criteri da esse definiti, i soci individuati avviano l'iter per la costituzione della fondazione di partecipazione. 

La fondazione si costituisce con atto pubblico notarile, di cui allo statuto, redatto sulla base dello schema di cui all'art. 1 del presente decreto, costituisce parte integrante.
Possono accedere al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore esclusivamente le Fondazioni di partecipazione che, costituitesi secondo le procedure e le modalità di cui al decreto  abbiano previamente ottenuto il riconoscimento e l'accreditamento.

L'utilizzo della denominazione «Istituto  tecnologico  superiore per ... (ITS  Academy)» è consentito  esclusivamente previo accreditamento di  cui al sopracitato art. 7.   

Alla revoca dell'accreditamento consegue il divieto di utilizzare la  suddetta denominazione  negli  atti, nella  corrispondenza, nelle attivita' promozionali, nell'esercizio dell'attività formativa e  di qualsivoglia ulteriore attività connessa delle fondazioni. 

Fondazioni ITS Academy: i soggetti fondatori

Si prevede che ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 99/2022, i soggetti fondatori delle Fondazioni  ITS Academy,  quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:

a) almeno un istituto di  scuola secondaria di  secondo  grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha  sede la Fondazione, la cui  offerta  formativa  sia  coerente  con  l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;

b) una struttura formativa  accreditata  dalla  regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;

c) una o piu' imprese, gruppi, consorzi e  reti  di  imprese  del settore produttivo che utilizzano in modo  prevalente  le  tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree  tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  di cui all'art. 3, comma 1;

d)  un'università,  o un'istituzione  dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.
Ciascuna Fondazione ITS Academy stabilisce nel proprio statuto_

Fondazioni ITS Academy: organi minimi e patrimonio

Come previsto dall'art. 4, comma 7, della legge n. 99/2022, sono organi minimi necessari della Fondazione ITS Academy:

a) il presidente che ne è il legale rappresentante e che è,  di norma, espressione delle imprese fondatrici e  partecipanti  aderenti alla Fondazione;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;

c) l'assemblea dei partecipanti;

d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la  valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e  per  le  altre attivita' realizzate dall'ITS Academy;

e) il revisore dei conti.
Il ruolo di presidente della Fondazione e di  dirigente scolastico dell'istituto di  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  statale  o paritaria, socio  fondatore  della Fondazione, sono  tra  loro incompatibili.
Ciascuna Fondazione ITS Academy  è dotata  di  un  patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore  a  100.000 euro.

Il patrimonio è elevato a  150.000 euro nel  caso in  cui la Fondazione attivi nel territorio di  riferimento  altri  percorsi  di formazione, nell'ambito delle  attività strumentali,  accessorie  e connesse di cui all'art.  3  dello  schema di statuto allegato al presente decreto.
Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a piu' di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3 della legge sopracitata, il patrimonio e' elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera.
Attenzione al fatto che entro dodici mesi dall'efficacia del presente decreto, le Fondazioni ITS Academy già esistenti adeguano lo statuto  a  quanto previsto dal presente decreto e sulla base dello schema di statuto di cui all'Allegato A. 

Fino alla data di entrata  in carica  dei  nuovi organi nominati in conformita' allo statuto  adeguato  ai  sensi  del presente decreto, le fondazioni, previa determinazione  della  giunta esecutiva, possono prorogare la durata degli organi previgenti.

Fondazioni ITS Academy: fondo di gestione

Come indicato all'art 5 dell'allegato A (statuto standard) si prevedono le regole minime per il fondo di gesitone delle Fondazioni ITS Academy

In particoalre, il Fondo di gestione, utilizzato per il  funzionamento  e la realizzazione degli scopi della Fondazione, e' costituito da:



TAG: Terzo Settore e non profit