Con D.M. n. 141 del 2 agosto 2022, il Min. del Lavoro ha individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili:
Le risorse finanziarie sono individuate come segue, per l’anno 2022:
1) Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore: euro 37.167.766,00 (art. 72 del d.lgs. n. 117/2017);
2) Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore: euro 21.960.000,00 (art. 73 del d.lgs. n. 117/2017).
L’ammontare complessivo pari a euro 59.127.766,00, viene così destinato:
Eventuali sopravvenienze di risorse finanziarie saranno destinate al sostegno delle attività di cui alla lettera b).
Di rilievo il fatto che il predetto atto di indirizzo quantifica in 20 milioni di euro le risorse del Fondo destinate al sostegno delle attività di interesse generale a rilevanza nazionale, finalizzato alla crescita della capacity building delle reti associative e della capacità di implementazione nello svolgimento delle attività di interesse generale da parte delle ODV, delle APS e delle fondazioni aderenti alle medesime reti.
Esso si concretizza attraverso l'erogazione di contributi volti a coprire, nei limiti della provvista finanziaria sopra indicata, la realizzazione delle attività finanziabili svolte dalle reti medesime.
Invece, con specifico riferimento alle risorse di cui all’articolo 73 del Codice, occorre sottolineare la presenza di disposizioni che prevedono forme di sostegno ad attività non aventi carattere progettuale:
Con il successivo Avviso 3/2022, sono disciplinati in maniera dettagliata i criteri di accesso al contributo, le modalità di assegnazione ed erogazione dello stesso e le susseguenti procedure di rendicontazione del finanziamento.
Al fine di fornire chiarimenti in merito al citato Avviso 3/2022, la Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le seguenti FAQ in merito ai soggetti ammessi al beneficio, reti associative e quota variabile del contributo.
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Si chiede se,, tra i soggetti ammessi a partecipare, possano essere considerati anche quegli enti che non hanno ancora conseguito l’iscrizione alla sez. e) prevista dall’art. 46, comma 1, del RUNTS ma che abbiano caratteristiche sostanziali di rete, come previste dall’art. 41, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e che non figurino né nell’elenco indicato nell’Avviso né tra gli enti rete presenti nel Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
La Direzione Generale risponde che l’avviso n. 3/2022 al par. 2 indica i soggetti beneficiari delle risorse individuandoli nelle: “reti associative di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo settore, iscritte nella corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ed al contempo iscritte anche nella sezione organizzazioni di volontariato o nella sezione associazioni di promozione sociale del medesimo RUNTS”.
Inoltre, possono partecipare:
Il rinvio di cui alla lettera a) va considerato come “dinamico”, al fine di dettare modalità di applicazione dell’avviso quanto più aggiornate possibile e raccordate con l’avanzamento del processo di trasmigrazione al RUNTS e delle nuove iscrizioni al medesimo. Pertanto, possono essere beneficiari anche enti che sono stati inseriti nell’elenco di cui alla lettera a) successivamente alla pubblicazione dell’avviso, nonché, ai fini del presente avviso, gli enti associativi iscritti al preesistente registro nazionale delle associazioni di promozione sociale o ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (20 ottobre 2022), soddisfano i requisiti previsti dall’art. 41, comma 1, lettera a), del Codice del Terzo settore.
Limitatamente a quest’ultimo caso, tali enti dovranno allegare alla domanda di partecipazione l’elenco degli enti del Terzo settore aderenti ai medesimi, con l’indicazione, per ciascun ente aderente, del codice fiscale, del registro di iscrizione di riferimento e della Regione o della Provincia autonoma ove si trova la sede legale o operativa.
Nel modello B barreranno la casella corrispondente a “ ente incluso nell’elenco pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 31, comma 12, e dell’articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 …”
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Nella FAQ si domanda se una Rete associativa rientrante nella lista di reti che fanno parte del Consiglio Nazionale del Terzo Settore ma che non è ODV né APS possa presentare istanza di contributo.
Secondo la nota ministeriale, l’articolo 72, comma 1, del d.lgs. n.117/2017 prevede che Il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel RUNTS.
Il par. 2 del citato Avviso n. 3/2022, dopo aver individuato le categorie di soggetti che possono presentare la domanda di contributo, specifica la necessità del rispetto del vincolo di destinazione soggettiva imposto dal citato articolo 72.
Pertanto, limitatamente alle reti associative presenti all’interno del Consiglio nazionale del Terzo settore, qualora esse non siano in possesso della qualifica di ODV o di APS, esse potranno ugualmente presentare l’istanza di contributo per la realizzazione del programma di attività indicate nel par. 3 dell’Avviso medesimo, fermo restando che del contributo statale potranno beneficiare esclusivamente le ODV, le APS e le fondazioni del Terzo settore ad esse associate.
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La FAQ riguarda quota variabile del contributo assegnato ai soggetti beneficiari: si chiede se questa venga determinata in proporzione alle dimensioni finanziarie ed organizzative degli stessi. Inoltre, ai fini della quantificazione del contributo sulla base del numero degli enti associati ai beneficiari, nel computo vanno fatti rientrare tutti gli enti associati ai beneficiari o solo gli enti del terzo settore associati?
Il Ministero chiarisce al riguardo che il richiamato Avviso n. 3/2022 prevede che la quota variabile del contributo assegnato ai soggetti beneficiari venga individuata, altresì, in proporzione alle dimensioni organizzative degli stessi, cioè in base al numero degli enti associati ai beneficiari.
Ai fini della quantificazione del contributo concesso sulla base del numero degli associati ai beneficiari, dunque, saranno presi in considerazione solo ed esclusivamente gli enti del terzo settore associati alla rete associativa beneficiaria.
A tale conclusione si perviene sulla base di due considerazioni:
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Si riporta infine la tabella, contenuta nel D.M. n. 141 del 2 agosto 2022, recante il quadro delle risorse finanziarie per il triennio 2022 -2024.
Fonte delle risorse | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
art. 72 del d.lgs. n. 117/2017 | € 37.167.766,00 | € 32.440.252,00 | € 40.000.000,00 |
art. 73 del d.lgs. n. 117/2017 | € 21.960.000,00 | € 21.960.000,00 | € 21.960.000,00 |
Totale | € 59.127.766,00 | € 54.400.252,00 | € 61.960.000,00 |