Speciale Pubblicato il 02/09/2022

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Riforma Giustizia Tributaria in Gazzetta: le principali decorrenze delle norme

di Avv. Maurizio Villani

Il 16 settembre entra in vigore la Riforma della Giustizia Tributaria ma le decorrenze delle norme sono molto articolate. Ecco un riepilogo della principali decorrenze



La Legge n. 130 del 31 agosto 2022 (in G.U. n. 204 dell’01 settembre 2022), che entrerà in vigore venerdì 16 settembre 2022, ha riformato strutturalmente la giustizia tributaria ed una parte del processo tributario.

Di seguito si espone l’entrata in vigore delle diverse disposizioni legislative.

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Entrano in vigore dal 16 settembre 2022

PRINCIPALI NORMATIVE CHE ENTRANO IN VIGORE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE (il 16 settembre 2022) :

Definizione agevolata in Cassazione presentazione domanda entro il 16 gennaio 2023

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI ALLA DATA DEL 15 LUGLIO 2022 INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE:

Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Sono escluse determinate controversie, tassativamente previste dalla legge. 

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La domanda di definizione agevolata dovrà essere presentata entro lunedì 16 gennaio 2023 perché il 14 gennaio è sabato.

Altre scadenze

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022:

 DALL’01 GENNAIO 2023:

               a decorrere dal 1° gennaio 2023: 

ASSUNZIONI NEL 2023:

 PER I GIUDIZI INSTAURATI DALL’01 SETTEMBRE 2023:

Le disposizioni di cui sopra si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

 CONCORSI DAL 2024 AL 2030:

 FINO AL 31 DICEMBRE 2026:

 DALL’01 GENNAIO 2027:

 PRIMA APPLICAZIONE (dal 16 settembre 2022):

 AI RICORSI NOTIFICATI A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE SI APPLICANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI (dal il 16 settembre 2022):

“Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis D.Lgs. n. 546/1992 la Corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse. 

La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa. 

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 

Il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”.

 GIUDICE MONOCRATICO PER I RICORSI NOTIFICATI A DECORRERE DALL’01 GENNAIO 2023:

 DALL’ 01 OTTOBRE 2022 

 ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE (il 16 settembre 2022): 

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TAG: Riforma Giustizia Tributaria e Processo Telematico 2024