Speciale Pubblicato il 03/08/2022

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Ancora tempo per l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore

di Dott. Francesco Paolo Fabbri

In sede di conversione del “Decreto Semplificazioni” sono state inserite alcune disposizioni che sospendono o rimandano, per l’ennesima volta, l’applicazione delle norme del D.Lgs



Con l’approvazione del ddl di conversione del D.L. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), da parte della Camera, sono state aggiunte due norme riguardanti il D.Lgs 117/2017 (“Codice del Terzo settore”), in particolare la parte di adempimenti e iscrizione ai relativi registri

Vi è in primo luogo la disposizione contenuta all’art. 25-bis della legge di conversione in esame, che introduce di fatto una sospensione del termine per il computo dei 180 giorni ex art. 54, comma 2 del Codice del Terzo settore, entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), dopo aver ricevuto le informazioni contenute nei registri pre-esistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

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Viene infatti previsto che, ai fini del computo di tale termine, a far data dalla ricezione delle informazioni contenute nei registri antecedenti al RUNTS non si deve tenere conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 15 settembre 2022

In proposito occorre considerare che, trattandosi di una sospensione dei termini, ha di fatto luogo il “non decorso” dei medesimi – come accade, ad esempio, anche per le vicende del processo tributario (con sospensione che dura per tutto il mese di agosto e successiva ripresa dal 1° settembre). 

La casistica in esame si differenzia quindi dalla proroga (o differimento), la quale ha invece a che vedere con la seconda norma inserita in sede di conversione in legge del “Decreto Semplificazioni”.

Il successivo art. 26-bis prevede infatti l’estensione al 31 dicembre 2022 – in luogo del vigente 31 maggio 2022 – del termine per l’applicazione inderogabile delle norme del nuovo Codice del Terzo Settore ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, ODS (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore; sostanzialmente si tratta della possibilità di adeguare gli Statuti con i quorum c.d. alleggeriti, di cui all'art. 26-bis del D.L. 73/2022, per l'assemblea ordinaria. In proposito si segnala che, dalla lettura della relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (recante data 2 agosto 2022), risulta che tale proroga dell’applicazione delle norme del nuovo Codice del Terzo settore si giustifichi “per motivi presumibilmente legati alle operazioni di trasmigrazione degli ETS dai registri pre-esistenti” (ossia quanto visto in precedenza per l’art. 25-bis).

Si ricorda comunque che, a prescindere dalle ulteriori dilazioni di cui sopra, il RUNTS – che a regime sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore – risulta attivo dal 23 novembre 2021 e le procedure di iscrizione nel RUNTS, così come le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono state disciplinate dal Decreto 106 del 15 settembre 2020. Per questo motivo, a partire dal 23 novembre 2021, le amministrazioni che gestivano i registri ODV e APS hanno iniziato a trasferire sul sistema informativo del RUNTS i dati degli enti già iscritti: conclusa tale attività preliminare, gli uffici RUNTS dovranno verificare le singole posizioni degli enti in trasmigrazione, eventualmente richiedendo informazioni e documenti aggiuntivi, per procedere infine con provvedimento a iscrivere gli enti nel RUNTS o a negare l'iscrizione in assenza dei requisiti

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TAG: Terzo Settore e non profit