Speciale Pubblicato il 25/04/2022

Tempo di lettura: 5 minuti

Imprese sociali: chiarimenti in materia di devoluzione del patrimonio

di Moroni Avv. Francesca

Modalità di comunicazione della devoluzione del patrimonio a seguito di scioglimento volontario o rinuncia alla qualifica di impresa sociale



Con comunicato del 13 aprile 2022 reperibile sul proprio sito internet, il Ministero del lavoro fornisce informazioni in merito alla modalità di comunicazione della devoluzione di patrimonio ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D Lgs 3 luglio 2017 n 112 e dell’art. 6 del DM 27 aprile 2018 n 50 a seguito di scioglimento volontario dell’ente o di rinuncia volontaria alla qualifica di impresa sociale. 

In tale ipotesi è onere dell’organo di amministrazione dell’impresa sociale dare comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, trasmettendo all’indirizzo di posta elettronica certificata:

la documentazione prevista dall’art. 6 del D.m. 27 aprile 2018, n. 50. 

Nello specifico occorre trasmettere:

Non è necessario allegare lo statuto dell’ente che devolve se lo stesso è consultabile dall’Amministrazione tramite il Registro Imprese.

I documenti sottoscritti dal rappresentante legale del devolvente e del beneficiario dovranno:


Ti consigliamo l'e-book:

L'articolo continua dopo la pubblicità

Comunicazione in assenza di patrimonio da devolvere

Nel caso in cui lo scioglimento volontario dell’ente o la rinuncia volontaria alla qualifica di impresa sociale siano accompagnati da una situazione di patrimonio residuo negativo o nullo, la comunicazione, redatta, sottoscritta e inviata dall’organo di amministrazione dell’impresa sociale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le medesime modalità di cui all’ipotesi precedente, dovrà specificare che il patrimonio residuo è negativo o nullo.

Alla comunicazione dovrà essere allegato il verbale dell’assemblea o di altro organo statutariamente competente, contente la decisione di rinunciare alla qualifica e il parere dell’organo di controllo interno, che ai sensi dell’art. 10 del d. lgs n. 112/2017, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto. 

Nella delibera deve essere espressamente menzionata l’assenza di patrimonio da devolvere.

Come per il caso precedente, non è necessario allegare lo statuto dell’ente che intende rinunciare alla qualifica se lo stesso è consultabile dall’Amministrazione tramite il Registro Imprese. 

I documenti sottoscritti dal rappresentante legale dovranno essere firmati digitalmente o, se firmati analogicamente, accompagnati da copia del documento di identità del sottoscrivente.

Ti consigliamo Impresa Sociale 2022: profili civilistici e fiscali

Ipotesi di devoluzione del patrimonio a un ETS in trasmigrazione

Con Nota n. 6137 dell’8 aprile 2022 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito al caso di una Impresa sociale in forma di s.r.l., in scioglimento volontario, intenzionata a devolvere il proprio patrimonio residuo a favore di una APS in trasmigrazione al RUNTS.

La nota ministeriale richiama il dato normativo (art. 12 D.lgs. n. 112/2017) in base al quale risultano beneficiari della devoluzione del patrimonio residuo delle imprese sociali gli ETS costituiti ed operanti da almeno 3 anni; inoltre, fino alla piena operatività del RUNTS (art. 101, commi 2 e 3, D.lgs. n. 117/2017) sono considerati Enti di terzo settore a tutti gli effetti di legge quelli regolarmente iscritti negli specifici registri di settore, tra cui dunque rientrano anche le APS. 

Il RUNTS è attivo dal 23 novembre 2021 e andrà a sostituire, come noto, i registri delle ODV, delle APS e l’Anagrafe delle ONLUS; di conseguenza, a partire da tale data le amministrazioni che gestivano i registri APS hanno avviato la trasmigrazione al sistema informativo del RUNTS dei dati degli enti già iscritti.

Ai sensi dell’art. 54 CTS, successivamente alla trasmigrazione dei dati, si prevede la verifica dei requisiti per l’iscrizione a cura dei competenti Uffici del RUNTS e, nelle more di tale fase, gli enti iscritti nei citati registri di settore (APS, ONLUS, ODV) continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Nel caso di specie, solo in teoria l’ente beneficiario potrebbe risultare idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dalla disciplina in tema di devoluzione di cui al d.lgs. n. 112/2017. 

Infatti, sia la delibera di individuazione del beneficiario, sia l’atto di accettazione dei beni oggetto di devoluzione sono condizionati al permanere in capo al beneficiario della qualifica di Ente di Terzo settore, pena l’elusione della normativa in materia.

Il beneficiario, in altri termini, non può essere certo dell’esito positivo della trasmigrazione e, quindi, del mantenimento della qualifica. 

Sarebbe opportuno che il devolvente condizionasse la devoluzione all’impegno da parte dell’associazione in trasmigrazione di accantonare i proventi della devoluzione rinviandone altresì l’utilizzo, per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dal proprio Statuto, al momento del perfezionamento della propria iscrizione al RUNTS; in caso contrario il beneficiario dovrebbe impegnarsi a   versare le risorse alla Fondazione Italia Sociale in caso di esito negativo del procedimento.

Ti consigliamo Impresa Sociale 2022: profili civilistici e fiscali



TAG: Terzo Settore e non profit