Speciale Pubblicato il 11/03/2022

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Impianto fotovoltaico condominiale e vincoli paesaggistici

di Dott. Giuseppe Bordolli

Fotovoltaico in condominio: vantaggi e aspetti critici legati ai vincoli paesaggistici. Il diniego della sovrintendenza deve essere motivato



Il fotovoltaico condominiale, ammortizzando la spesa tra i condomini, consente di mettere a disposizione della collettività condominiale energia pulita e auto-prodotta per le utenze comuni  con grande risparmio di spesa (si pensi all'illuminazione di parti interne o esterne dell'edificio, all'impianto di ascensore, ai sistemi di automazione per cancelli carrai ecc.).

Infatti l’installazione di pannelli fotovoltaici è incentivata dalla normativa nazionale ed europea, in coerenza con l’obiettivo, di interesse nazionale, della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si comprende allora perché il legislatore abbia introdotto una peculiare disciplina volta ad agevolare l'installazione in condomini di impianti fotovoltaici, prevedendo recentemente incentivi fiscali rilevanti a favore dei condomini. Tuttavia la realizzazione di tali impianti può presentare aspetti critici.

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Pannelli fotovoltaici e vincoli paesaggistici: le valutazioni della Sovrintendenza

Bisogna tenere conto che l'installazione di impianti fotovoltaici in specifiche aree non idonee sottoposte a vincolo paesistico espressamente individuate dalla Regione è vietata in modo assoluto (come, ad esempio, potrebbero essere i centri storici).

 Negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata in concreto, tenendo conto del fatto che sia per l'ordinamento sia per la sensibilità collettiva queste tecnologie sono ormai accettate e considerate elementi normali del paesaggio, espressione di un’evoluzione che coinvolge inevitabilmente anche gli aspetti estetico-costruttivi degli edifici. 

In ogni caso la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici non deve essere più recepita soltanto come un fattore di disturbo visivo.

Di conseguenza la sola visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblica non configura un'ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la loro presenza sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, deve essere recepita come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dall'area circostante paesisticamente vincolata.

Il “favor legislativo” per le fonti energetiche rinnovabili impone una motivazione “particolarmente stringente” perché si possa opporre un eventuale diniego di compatibilità paesaggistica alla realizzazione di un impianto fotovoltaico comune.

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Di conseguenza, in sede di rilascio del titolo abilitativo, la Soprintendenza deve operare un’attenta comparazione tra i diversi interessi coinvolti che, nel caso di impianti fotovoltaici in cui l’opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità (soggetta fra l’altro a finanziamenti agevolati), non può ridursi all’esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti.

Diniego della Soprintendenza non motivato: un caso recente

Il Tar Molise si è recentemente occupato del caso di un proprietario di un fabbricato che aveva richiesto alla Regione il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di pannelli fotovoltaici a servizio dell’abitazione, posti in aderenza al tetto con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda esposta a sud/ovest. 

La Regione, chiamata a valutare l’istanza, aveva espresso su di essa un parere favorevole, proponendone l’accoglimento. La Soprintendenza, però, in un proprio preavviso di parere negativo, si limitava ad osservare che l’intervento si presentava oltremodo impattante sotto l’aspetto percettivo-visivo e paesaggistico-ambientale. In particolare sosteneva che le opere proposte, per i suoi materiali componenti e tipologia costruttiva confliggevano con i parametri paesaggistico-architettonici. Tali “scarne” affermazioni sono state confermate anche nel suo provvedimento finale. 

Questo tipo di motivazione, anche nel caso in cui riguardi un impianto condominiale, non è legittima. In altre parole la Soprintendenza deve con motivazione adeguata spiegare sotto quale profilo l’impianto condominiale entra in conflitto con i parametri paesaggistico-architettonici; in ogni caso dovrebbe indicare anche con quali modifiche progettuali sarebbe possibile superare le supposte criticità. Si tenga conto che la motivazione è a maggior ragione viziata (vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento) qualora in altri caseggiati della zona siano stati già autorizzati impianti analoghi di pannelli fotovoltaici, magari di dimensioni anche superiori. 

Infine l’Amministrazione non può omettere l’esame delle precise osservazioni del caseggiato a difesa del progetto dell’impianto, limitandosi meccanicamente a ribadire il proprio assunto di incompatibilità dell’opera con il contesto paesaggistico, ambientale e architettonico di riferimento . Questa la decisione del Tar Molise nella decisione del  22 novembre 2021 n. 391.



TAG: Il condominio 2024