Speciale Pubblicato il 21/12/2021

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Decreto Fisco Lavoro: legge in GU, la sintesi delle novità

di Redazione Fisco e Tasse

Pubblicata in GU n 301 del 20.12 la legge n 215 di conversione del DL n 146/2021 Decreto Fisco Lavoro. Vediamo alcune delle principali novità



Pubblicata in GU n 301 del 20 dicembre la Legge n 215 del 17 dicembre di conversione con modificazione del DL n 146/2021 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Di seguito una sintesi di alcune delle principali novità:

Invece per approfondimento sulle novità in materia di lavoro, leggi:

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ETS: dall'esclusione, all'esenzione IVA

Per il Terzo settore il decreto prevede il passaggio da un regime di esclusione Iva, ad un regime di esenzione IVA. 

Una importante novità in quanto andrà a gravare gli ETS di ulteriori adempimenti. Al fine di allinearsi al nuovo regime IVA gli ETS dovrebbero, entro il 1°gennaio 2022, aprire una partita Iva. 

Nello specifico, l’articolo 5, dal comma 15-quater al comma 15-sexies, interviene sulla disciplina dell’IVA con una serie di modifiche volte a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell’esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di attività attualmente escluse. 

Tali operazioni vengono, dunque, ricomprese nel regime di esenzione ai fini dell’imposizione IVA (comma 15-quater). 

Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni (fiscali) del Codice del terzo settore, si applicherà il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies). 

Valutando i tempi stretti della riforma, si auspica che il legislatore possa prevedere, magari anche in sede di approvazione della legge di bilancio, una proroga del termine, visto che si attende l’Autorizzazione della Commissione europea sulle previsioni fiscali contenute nella riforma del Terzo settore (tra cui, ad esempio, proprio il regime forfetario IVA previsto dall’art. 86, comma 7 CTS per le ODV e APS).

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Disciplina del patent box

L’articolo 6 del Dl 146/2021 (che non ha subito modifiche nella conversione) sostituisce il regime agevolato dei beni immateriali patent box e basato su una detassazione parziale del reddito, con una super deduzione del 90% per i costi di ricerca e sviluppo relativi ai medesimi beni immateriali. 

Rientrano nella agevolazione i software protetti da copyright, brevetti, disegni e modelli e know-how, e sono aggiunti anche i marchi di impresa. Il meccanismo introdotto dal decreto fisco lavoro prevede ad esempio che ogni 100 euro di spesa sostenuta per le attività agevolate, l’impresa potrà dedurne 190, di cui 100 tramite ordinaria imputazione a conto economico e 90 con variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi e nella denuncia Irap.

Operativamente la nuova versione dell’agevolazione riguarda i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai titolari di reddito d'impresa. 

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Come previsto dal comma 2, i titolari del reddito d’impresa possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. 

Per i soggetti che possono accedere al nuovo regime (comma 3), ai fini delle imposte sui redditi sono maggiorati del 90% per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a specifici beni immateriali quali

processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Condizione per usufruire dell’agevolazione è che i beni in questione siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. 

Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

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Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio

L’articolo 1 del decreto fiscale, riscritto in sede di conversione in legge, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito

In particolare, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunificato del 9 dicembre 2021

Entro tale data possono dunque essere versate le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 senza incorrere nell’inefficacia della definizione.

Resta ferma la possibilità di beneficiare anche del principio di tolleranza dei 5 giorni pertanto, l'inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata, non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni, dando così l’opportunità ai debitori di sanare la propria situazione entro martedì 14 dicembre 2021.

Con l’articolo 1-bis, introdotto in sede di conversione in legge, viene prorogato il versamento dell’IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) e dell’IMPI (Imposta Municipale Piattaforme Marine)

In particolare, viene prorogato dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa in base al Decreto Rilancio in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. 

Si ricorda che il DL Rilancio aveva disposto che 

non fossero tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. 

Il successivo comma prevede che anche nel 2021 il versamento dell’imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPI) avvenga in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre del medesimo anno, e che sia effettuato direttamente allo Stato, il quale provvede successivamente a ripartirlo ai comuni aventi diritto.

In sede di conversione in legge, è stato introdotto l’articolo 3-ter in base al quale i versamenti delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti:

possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l’applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato. 

Inoltre, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento, è fissato in 180 giorni (prima 150 giorni).

Fino allo scadere del termine dei 180 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

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Estratto di ruolo non impugnabilità

In sede di conversione in legge del decreto fiscale, è stato introdotto l’articolo 3-bis con lo scopo di

In particolare, viene modificato l’articolo 12 del DPR 602/73 in materia di formazione e contenuto dei ruoli, introducendo un nuovo comma4-bis in base al quale:

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IMU: esenzione abitazione principale

La conversione del Dl n. 146/2021 pone rimedio alla questione lungamente dibattuta di esenzione Imu dell’abitazione principale. 

La modifica che, avrà effetto a partire dalla fine del 2021, dispone che anche nell’ipotesi delle residenze disgiunte in comuni diversi una delle due case, a scelta del contribuente, è esente da Imu. 

Si pongono così sullo stesso piano le unità ubicate nello stesso comune e quelle in comuni diversi. 

La previsione non sarà retroattiva. 

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TAG: Le Riforme del Governo Draghi