Speciale Pubblicato il 12/11/2021

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Familiari a carico: chi sono, spese sostenute e detrazioni

di Redazione Fisco e Tasse

Dichiarazioni dei redditi: le spese detraibili anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Il punto al 2021



Nel corso dell'anno è normale sostenere spese anche per i familiari, come i genitori che pagano le spese scolastiche per i figli o il coniuge che passa in farmacia per comprare medicinali, ma in questi casi cambia qualcosa ai fini delle dichiarazioni dei redditi? E se anzichè per un figlio a carico, la spesa viene sostenuta per una persona legata al contribuente da un'unione civile? Facciamo il punto di chi sono i familiari a carico, e quali spese sostenute per loro sono detraibili in questo articolo.

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Familiari a carico: chi sono? Elenco e requisiti

Ai fini delle dichiarazioni dei redditi, come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 7 del 2021, i familiari a carico sono:

  1. il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, 
  2. i figli, compresi 
    • i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, 
    • i figli adottivi o affidati, 
  3. nonché ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuenteo percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria ovvero:
    • il coniuge legalmente ed effettivamente separato
    • i genitori (compresi quelli adottivi)
    • i generi e le nuore
    • il suocero e la suocera
    • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali)
    • i nonni e le nonne.

Esiste inoltre anche un requisito reddituale da soddisfare: i familiari in questione si considerano fiscalmente a carico a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. 

Attenzione va prestata al fatto che a partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato ad euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. 

Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2020, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età. 

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Unioni civili e convivenze di fatto: attenzione alla detraibilità delle spese

Per quanto riguarda le unioni civili e le convivenze di fatto bisogna distinguere le due casistiche.

La cd Legge Cirinnà (L 76/2016) equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) – «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» (art. 1, comma 20). In caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa 

Attenzione va invece prestata al fatto che per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata l. n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la l. n. 76 del 2016 non ha disposto l’equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.

Familiari a carico e spese detraibili

Individuati ora i familiari a carico, passiamo ora alla detraibiltà nella dichiarazione dei redditi, delle spese sostenute nel loro interesse.

Il comma 2 dell’art. 15 del TUIR (DPR 917/86) stabilisce, che per gli oneri indicati 

la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR.

Familiari fiscalmente non a carico

Per talune spese, infine, la detrazione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente non a carico. Si tratta, ad esempio:

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Detraibilità spese sostenute per familiari a carico: tabella

Spese sanitarie

Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico

Spese sanitarie per patologie esenti

Nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta

Acquisto e riparazione veicoli per disabili, cane guida per non vedenti

Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico

Interessi passivi

Nell’interesse proprio (per i mutui stipulati dopo il 1993, anche per la quota del coniuge a carico se comproprietario e contitolare del mutuo)

Interessi passivi

 

Nell’interesse proprio

Spese istruzione

Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico

Spese funebri

Nell’interesse proprio, a prescindere dal soggetto a cui sono riferite

Spese per addetti alla assistenza personale

Nell’interesse proprio o di familiari anche non a carico

Spese per attività sportive per ragazzi

Nell’interesse proprio (se di età compresa tra i 5 e 18 anni) o dei familiari fiscalmente a carico di età compresa tra 5 e 18 anni

Spese per intermediazione immobiliare

Nell’interesse proprio

Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede

Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici

Nell’interesse proprio

Contributi per riscatto laurea

Nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico

Spese sostenute per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido

Nell’interesse dei figli fiscalmente a carico

Assicurazioni

Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico

Spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico

Erogazioni liberali alle ONLUS, APS e ai Partiti politici

Nell’interesse proprio

Assicurazione per rischio di eventi calamitosi

Nell’interesse proprio

Spese in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)

Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico

Spese per canoni di leasing

Nell’interesse proprio

Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del Superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde

Nell’interesse proprio

Riscatto periodi non coperti da contribuzione

 

Assicurato, suoi superstiti o suoi parenti ed affini entro il secondo grado

Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

Nell’interesse proprio

Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati

Nell’interesse proprio

Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie

Nell’interesse proprio

Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B

Nell’interesse proprio

Credito d’imposta Bonus vacanze

Nell’interesse proprio o dei propri familiari



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