Speciale Pubblicato il 03/05/2021

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Co.Co.Co: conguaglio di fine anno e fine rapporto

di Dott. Paolo Ballanti

Conguaglio di fine anno e fine rapporto: regole generali e particolarità dei Co.Co.Co.



La tassazione operata dal sostituto d’imposta per conto dell’Erario, rispetto ai redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati, avviene in via previsionale nel corso del periodo d’imposta. L’ammontare delle ritenute IRPEF effettivamente dovute dal collaboratore, è determinato in sede di conguaglio di fine anno, quando è noto il reddito totale. Identica sorte in caso di cessazione del rapporto.

Le operazioni di conguaglio determinano pertanto:

Il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio:

Con riferimento ai collaboratori possono presentarsi una serie di situazioni particolari, in primis quelle determinate dall’erogazione di redditi da parte di una pluralità di committenti. Analizziamo la tematica in dettaglio.

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Reddito di riferimento

Il reddito di riferimento per il conguaglio di fine anno è quello totalizzato nell’anno solare, ivi comprese le somme erogate entro il 12 gennaio dell’anno successivo, cosiddetto “principio di cassa allargato”.

Non entrano nel conteggio del conguaglio i redditi soggetti a tassazione separata ovvero gli arretrati relativi all’anno precedente.

Conguaglio positivo e Conguaglio negativo

Conguaglio positivo

Nel caso in cui le imposte pagate nell’anno dal collaboratore siano di importo superiore a quelle effettivamente dovute, in sede di conguaglio dovrà essere rimborsato quanto trattenuto in eccedenza (conguaglio positivo).

Conguaglio negativo

Il conguaglio negativo si realizza a fronte di un’IRPEF netta trattenuta nel periodo d’imposta, in misura inferiore rispetto a quella effettiva.

La differenza sarà recuperata nel cedolino che sconta le operazioni di conguaglio, di norma coincidente con quello del mese di dicembre.

Se i compensi percepiti dal contribuente entro il 28 febbraio non sono capienti per effettuare il prelievo a titolo di conguaglio negativo, il contribuente può:

Le ritenute comunque non trattenute per cessazione del rapporto o per compensi incapienti, devono essere segnalate all’interessato, il quale dovrà provvedere al pagamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

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Atri redditi

In sede di conguaglio, il sostituto può tener conto di redditi ulteriori rispetto a quelli dallo stesso corrisposti, a patto che il collaboratore ne faccia espressa e documentata richiesta.

Il contribuente che nel periodo d’imposta ha percepito redditi da più committenti, datori di lavoro o enti (ad esempio INAIL o INPS), può chiedere al soggetto che effettua il conguaglio di fine anno, di tenere conto di tutte le somme percepite.

In caso contrario, la presenza di redditi percepiti da soggetti diversi, obbliga l’interessato a ricalcolare l’imposta IRPEF dovuta presentando la dichiarazione modello 730 o Redditi.

Crediti d'imposta

Le operazioni di conguaglio di fine anno, grazie al reddito effettivo del periodo d’imposta, stabiliscono se il contribuente ha diritto o meno al credito d’imposta pari ad euro 1.200,00 cosiddetto “trattamento integrativo”.

La misura, spettante a chi totalizza redditi sino a 28 mila euro, può essere:

In sede di conguaglio, il sostituto, sulla base dei redditi effettivi dell’anno, stabilisce:

Con esclusivo riferimento al periodo d’imposta 2020, le operazioni di conguaglio hanno interessato anche il “Bonus Renzi”, riconosciuto per le prestazioni effettuate sino al 30 giugno 2020.  

Detrazioni

Il conguaglio di fine anno o fine rapporto è altresì l’occasione per erogare o trattenere le detrazioni fiscali.

Grazie infatti all’ammontare definitivo del reddito imponibile IRPEF, il sostituto d’imposta può:

Con riferimento alle detrazioni per familiari a carico, in sede di conguaglio:



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