Speciale Pubblicato il 29/04/2021

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Il riallineamento fiscale dell'avviamento

di Monzeglio dott. Emanuel

Un caso concreto di riallineamento fiscale dell'avviamento



La Legge di Bilancio 2021 all’ art. 1 comma 83 ha esteso la facoltà di ottenere il riallineamento dei valori all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019.

Tale norma consente, quindi, di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori contabili iscritti, rispetto a quelli fiscali, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, se tali poste erano già presenti nel bilancio dell’esercizio in chiuso al 31 dicembre 2019.

Il riallineamento si realizza mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva pari al 3% del valore oggetto di riconoscimento fiscale, il che permette di eliminare le differenze permanenti esistenti tra il valore contabile e il valore fiscale dall’avviamento iscritto nell’esercizio 2018 a seguito di conferimento in neutralità fiscale.

Il valore oggetto di riallineamento è fiscalmente riconosciuto a partire dal 2021 (esercizio successivo a quello in cui il riallineamento è effettuato).

L’importo complessivo dell’imposta sostitutiva del 3%, parametrato al valore ancora da ammortizzare al 31 dicembre 2020, deve essere versato in 3 rate di pari importo alle seguenti scadenze:

Al riallineamento fiscale, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, si accompagna la necessità di vincolare al regime di sospensione d’imposta una riserva libera per l’importo corrispondente al valore riallineato al netto dell’imposta sostitutiva.

Mediante il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10% è possibile, altresì, affrancare tale riserva dal vincolo della sospensione d’imposta.

Fatta questa premessa normativa, si analizza il caso di Alfa S.p.A.

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Un caso concreto

Importo Netto Avviamento (ammortamento civilistico 10 anni) al 31.12.2020 da riallineare: 

Euro 810.100 (residuo da ammortizzare civilisticamente in 7 anni con una quota annua pari ad Euro 544.300)

Riallineamento valori contabili ai valori fiscali:

Imposta Sostitutiva 3% su Euro 3.810.100 = Euro 114.303

Il par. 80 dell’OIC 25 prescrive che il costo dell’imposta sostitutiva venga ripartito lungo la durata del beneficio fiscale, in questo caso in 18 anni; pertanto l’importo complessivo dell’imposta sostitutiva andrebbe rilevato tra i crediti mediante una voce ad hoc denominata “Attività per imposta sostitutiva da riallineamento” con contropartita il debito tributario.

Registrazione contabile 31.12.2020:

Attività per imp. sost. da riallineamento          a          Debiti Tributari          114.303

Il valore dell’avviamento di Euro 3.810.100 verrà fiscalmente ammortizzato in 18 anni; in questo modo si creeranno differenze temporanee tra il valore civilistico dell’ammortamento imputato in bilancio rispetto al suo valore fiscale con il necessario stanziamento delle c.d. “Imposte Anticipate”;

La quota dell’imposta sostitutiva di competenza di ogni esercizio verrà iscritta nella voce E20 del conto economico e come contropartita si avrà la riduzione della voce “Attività per imposta sostitutiva da riallineamento” a partire dall’esercizio in cui si avranno i primi benefici fiscali dell’operazione (2021).

Imposta Sostitutiva (E 20)          a          Attività per imp. sost. da riallineamento          6.350

Quota di competenza dell’imposta sostitutiva (1/18)

NB tale registrazione è da effettuarsi ogni anno fino al 18esimo

Registrazioni contabili 31.12.2021:

Amm.to Avviamento          a           F.do Amm.to Avviamento           544.300

Differenze temporanee tra valore civilistico e valore fiscale:

Sulla differenza di Euro 332.628 verranno stanziate le imposte anticipate (IRES 24%, IRAP 3,9%) fino al termine dell’ammortamento civilistico.

Le stesse saranno rilasciate una volta concluso l’ammortamento civilistico quando proseguirà l’ammortamento fiscale.



TAG: Rivalutazione beni di impresa Determinazione Imposta IRES