Speciale Pubblicato il 27/07/2020

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Bilancio 2020: primo intervento dell’OIC sull’ammortamento delle immobilizzazioni

di Dott. Salvo Carollo

L’esercizio 2020 è un anno straordinario per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali:l'OIC ammete la possibilità di cambiare metodo



Con una bozza di comunicazione sui “Metodi ammortamento” la Fondazione OIC pone per prima il problema della gestione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nel contesto della situazione straordinaria del 2020, proponendo la possibilità di un cambiamento dei metodi di ammortamento utilizzati fino al lockdown o della vita utile residua stimata dei cespiti.

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Il problema dell’esercizio 2020

L’OIC, Organismo Italiano di Contabilità, istituito sotto la veste giuridica di Fondazione, in base alla Legge n.116 del 11.08.2014, è l’istituto nazionale per i principi contabili che “emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile”.

Il 16 luglio 2020, l’OIC pubblica in consultazione sul suo sito web una bozza di comunicazione in merito alla “Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, emanata per rispondere alle problematiche sul tema che inevitabilmente interesseranno i bilanci delle imprese per l’esercizio 2020, in conseguenza della situazione straordinaria conseguente alla diffusione del coronavirus Covid-19.

La comunicazione in oggetto oggi è ancora in bozza, e chiunque potrà fare pervenire alla Fondazione OIC eventuali commenti in merito prima della data del 15 settembre 2020, dopo la quale si può presumere una pubblicazione in forma definitiva.

Nello specifico viene esaminata la possibilità, sia per le immobilizzazioni materiali che per quelle immateriali, che una società, che per effetto del famoso lockdown da diffusione del coronavirus Covid-19 ha limitato inevitabilmente l’utilizzo dei suoi beni strumentali, possa modificare il metodo di ammortamento fino a quel momento utilizzato (presumibilmente “a quote costanti”) per passare al metodo “per unità di prodotto”.

La considerazione di base è che il secondo metodo potrebbe essere più rappresentativo della residua possibilità di utilizzazione del cespite, in considerazione del fatto che per effetto degli accadimenti pandemici le immobilizzazioni non sono state adoperate per alcuni mesi e anche successivamente, per molte imprese, il ritorno alla normalità non sarà immediato. Fermo restando che questa è una valutazione che dovrà essere effettuata dagli amministratori in base allo specifico impatto che l’emergenza sanitaria ha avuto sulla specifica impresa.

L’OIC, nel documento in questione, nota come gli eventi legati alla diffusione del Covid-19 hanno rappresentato un momento straordinario ed imprevedibile per la vita delle imprese, estraneo alle dinamiche aziendali, che possono aver avuto un impatto tale, sull’utilizzo delle immobilizzazioni, da poter mettere in discussione i parametri che avevano determinato la metodologia di ammortamento fino a quel momento utilizzato.

Immobilizzazioni e ammortamenti civilistici

Occorre ricordare, e la stessa bozza di comunicazione lo fa, come gli OIC 16 e 24, demandati alla corretta gestione contabile delle immobilizzazioni, richiedano una sistematica imputazione del valore dell’immobilizzazione durante la vita utile (stimata) del bene.

Nello specifico sono previsti tre metodi di ammortamento:

Appare evidente come il metodo di ammortamento “per unità di prodotto”, se pure sicuramente più elaborato degli altri, possa rilevare con maggiore precisione la reale vita utile del bene e il suo utilizzo durante un determinato esercizio, specialmente in un contesto straordinario come può essere quello dell’esercizio 2020, nel quale le valutazioni su base storica sono di difficile applicazione.

La soluzione prospettata

L’OIC, rispondendo alla problematica, nella bozza di comunicazione fa presente che un metodo di ammortamento può essere modificato se questo non è più capace di rappresentare la realtà. Così come il piano di ammortamento è una stima contabile, la sua eventuale modifica rappresenta una modifica di stima contabile, e come tale da gestire secondo le prescrizioni dell’OIC 29.

Motivo per cui, secondo l’OIC, se il singolo caso specifico della società lo richiede, in conseguenza di eventi esterni all’impresa che ne hanno condizionato la normale operatività e di riflesso hanno modificato la vita utile residua dei beni strumentali, un cambio di metodo di ammortamento è possibile.

Per gli stessi motivi è possibile, in caso di ammortamento a quote costanti o a quote decrescenti, modificare il piano di ammortamento in funzione della variazione intervenuta nella vita utile residua del cespite, senza dover necessariamente modificare il metodo utilizzato.

Tali modifiche in ogni caso dovranno essere esposte in Nota Integrativa, evidenziando le ragioni dei cambiamenti, le modifiche effettuate, gli effetti di queste sui bilanci e le eventuali implicazioni fiscali.



TAG: Il bilancio d'esercizio 2023 Super Ammortamento e Iper ammortamento