Speciale Pubblicato il 19/04/2019

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L’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI)

di Avv. Laura Biarella

La composizione della crisi di impresa passerà attraverso l'OCRI organo istituito presso le Camere di Commercio



La riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede l’istituzione, presso ciascuna CCIAA, di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi, funzionante per il tramite di un collegio di tre esperti.

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La funzione dell'OCRI

Concepito ed impiantato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019), il nuovo organismo rappresenta una delle strutture focali della riforma delle procedure concorsuali, cui il legislatore ha demandato alcune funzioni, anche di notevole rilievo.

Principalmente, l’OCRI si dovrà occupare dell’analisi della crisi, come pure della prospettazione delle relative soluzioni, al fine di far riprendere le attività imprenditoriali, ovvero di principiare le procedure giudiziali.

La struttura organizzativa dell'OCRI

L’articolo 16 del Codice prevede la costituzione dell’OCRI presso ogni CCIAA, col compito di gestire:

La competenza territoriale dell’OCRI, cui devono essere indirizzate le segnalazioni, è determinata dalla sede legale dell’impresa, non rilevando l’eventuale diversa identificazione del centro principale degli interessi del debitore.

L’OCRI opera per il tramite delle tre soggettività che lo compongono:

          - curando che gli adempimenti organizzativi vengano effettuati senza ritardo,
          - controllando che i soggetti coinvolti rispettino i termini loro assegnati;

          - dal Tribunale delle imprese,
          - dal referente della CCIAA,
         -  da un’associazione di settore cui appartenga il debitore.

La segnalazione e l'archiviazione

L’allerta viene attivata ad opera:

          - agenzia Entrate,

          - Inps,

          - Agente Riscossione.

Si prevede l’archiviazione del procedimento, qualora l’Ocri riscontri:

La prima fase d’esame

Solo dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti legali per affrontare la crisi, l’Ocri, nel termine di giorni 15 dalla segnalazione, deve convocare il debitore al fine di:

Al termine di tale intervallo temporale il debitore dovrà riferire all’Ocri le iniziative che ha principiato. In caso di esito positivo delle azioni compiute, si procederà all’archiviazione.

La composizione assistita

Nel caso in cui il debitore intenda coinvolgere i propri creditori nelle attività preordinate al superamento della crisi, potrà attivare il procedimento cd. di composizione assistita, che trova come palcoscenico normativo lo stesso Ocri.

Più in dettaglio, la legge concede un periodo di tre mesi per negoziare con i creditori, sotto il controllo e la direzione del collegio di esperti e del referente dell’Ocri, ed anche assegnando la facoltà di richiedere al Tribunale le misure protettive opportune, conseguibili per tre mesi e prorogabili unicamente nell’ipotesi in cui si appalesano delle trattative coi creditori, prodromiche a un eventuale piano di risanamento.

Pertanto, solo le trattative che sortiscono un effetto positivo sfociano in un piano attestato di risanamento, sottoscritto coi creditori

In particolare il compimento di atti in esecuzione di tale piano:



TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza