Speciale Pubblicato il 16/11/2018

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Il regime fiscale transitorio delle OdV ai fini IRES e IVA anni 2018 e 2019

di Dott. Visconti Gianfranco

Il regime tributario transitorio delle organizzazioni di volontariato ai fini IRES e ai fini IVA per gli anni di imposta 2018 e 2019



Il nuovo regime fiscale agevolato delle organizzazioni di volontariato per quanto riguarda l'imposta sul reddito (che è l'IRES) e l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) è contenuto negli artt. 84 e 86 del Dlgs 117/2017 che entreranno in vigore a partire dall'anno di imposta 2020 (anno di imposta successivo all'avvio dell'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore), con l'unica eccezione del 2° comma dell'art. 84 che è entrato in vigore sin dal 2018, come prevedono il 1° e il 2° comma dell'art. 104 dello stesso decreto.

Prima di esaminare gli artt. 84 e 86 citati dobbiamo però descrivere il regime transitorio per gli anni di imposta 2018 e 2019 che deriva dalla lettera d ) del 2° comma dell'art. 102 in combinato disposto col 2° comma dell'art. 104 del Dlgs 117/2017 che prevede che rimangano in vigore per i due anni di imposta citati il primo periodo del comma 2° ed il comma 4° dell'art. 8 della Legge 266/1991 per il resto abrogata dalla lettera b ) del 1° comma dell'art. 102 del Dlgs 117/2017:

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Leggi anche l'articolo sul regime contabile transitorio delle organizzazioni di volontariato e delle APS, sempre del dott. Visconti.

Organizzazioni di volontariato: il regime fiscale transitorio per il 2018 e 2019

Per gli anni di imposta 2018 e 2019 i criteri relativi al concetto di marginalità delle attività economiche svolte dalle OdV restano quelli fissati dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Sociali col Decreto del 25 Maggio 1995 (che diventerà inefficace a partire dal 1° Gennaio 2020).

Ai sensi del 1° comma dell'art. 1° di questo Decreto sono marginali:

Queste attività economiche marginali “ devono essere svolte:

Oltre a quelli delle attività commerciali marginali nel periodo transitorio degli anni 2018 e 2019 sono esenti dall'IRES anche i redditi delle attività istituzionali senza scopo di lucro esercitate dalle organizzazioni di volontariato.

Ciò è dovuto al fatto che, in forza del combinato disposto delle lettere a ) e c ) del 2° comma dell'art. 102 del Dlgs 117/2017 e del 2° comma dell'art. 104 dello stesso decreto, resterà in vigore in questo periodo il comma 8° dell'art. 10 del Decreto Legislativo n° 460 del 1997 che stabilisce che le OdV sono considerate ONLUS – Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale ex lege (cioè “di diritto”) e quindi possono godere delle agevolazioni fiscali per esse previste, fatte salve le norme fiscali di maggior favore previste dalla disciplina specifica delle OdV, come quelle che abbiamo visto nel secondo, terzo e quarto capoverso di questo articolo.

Questa norma è stata poi limitata dall'art. 30, comma 5°, del Decreto Legge n° 185 del 2008 (convertito nella Legge n° 2 del 2009) che ha previsto che solo le organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Decreto interministeriale del 25 Maggio 1995, esaminate nel box precedente, sono considerate ONLUS ex lege ” ai sensi del comma 8° dell'art. 10 del Dlgs 460/1997.

Da ciò deriva che alle OdV che hanno la qualifica di ONLUS ex lege si applica il 1° comma dell'art. 150 del TUIR che prevede che non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali ”, cioè statutarie, delle ONLUS. Ciò significa non solo che queste attività non essendo commerciali non generano redditi di impresa soggetti all'IRES ma pure che non sono soggette all'IVA (che si applica, ai sensi dell'art. 1° del DPR 633/1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuati nell'esercizio di una attività di impresa, cioè commerciale, che in questo caso non c'è).

Alle OdV non si applica, invece, il 2° comma del'art. 150 TUIR sull'esenzione (entro certi limiti) dall'IRES delle attività direttamente connesse (che possono essere attività commerciali) alle attività istituzionali delle ONLUS perché, per le OdV le attività commerciali marginali sono già esenti da questa imposta in forza del 4° comma dell'art. 8 della Legge 266/2017 che abbiamo esaminato in precedenza.

Segnaliamo che anche l'art. 150 del TUIR rimane in vigore per gli anni di imposta 2018 e 2019 per poi essere abrogato a partire dal 2020, come previsto dalla lettera c ) del 2° comma dell'art. 102 in combinato disposto col 2° comma del'art. 104 del Codice del terzo settore.

Alle OdV che non sono ONLUS ex lege , per il periodo transitorio degli anni di imposta 2018 e 2019, non può che applicarsi il regime dell'IRES previsto per gli enti non commerciali (quelli che possiamo definire “normali”, cioè che non hanno né la qualifica di ONLUS né quella di ETS) di cui agli artt. 143 – 149 del TUIR e quello dell'IVA previsto per gli stessi enti dal DPR 633/1972 .



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