Speciale Pubblicato il 05/11/2018

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Le semplificazioni dello Stato Patrimoniale per le micro imprese

di Dott. Napolitano Nicola

Le semplificazione che la legge ha previsto per le micro imprese nella stesura dello Stato Patrimoniale del bilancio di esercizio



Una delle novità introdotte dal decreto legislativo 139/2015 di recepimento della direttiva 34/UE è quella dell'introduzione all'art. 2435 ter del codice civile della categoria delle microimprese.

Tale articolo stabilisce che sono micro imprese le società che non abbiano superato i seguenti limiti nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi:

Totale attivo Euro 175.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 350.000
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità


In questo speciale analizzeremo in pratica le semplificazione che la legge ha previsto per tali categorie nella stesura dello Stato Patrimoniale del bilancio di esercizio.

Occorre precisare che le micro imprese come base adottano lo schema di Stato patrimoniale in forma abbreviata previsto dall'art. 2435 bis, e quindi oltre ad usufruire delle semplificazioni tipiche previste da tale articolo con uno schema di SP ridotto, usufruiscono di ulteriori semplificazioni. Quindi possiamo distinguere gli obblighi e gli esoneri di cui le micro imprese usufruiscono nella seguenti tabelle:

OBBLIGHI
Stato Patrimoniale in forma abbreviata
Conto Economico in forma abbreviata

ESONERI
Nota integrativa (a condizione di alcune annotazioni in calce allo SP)
Relazione sulla gestione (a condizione di alcune annotazioni in calce allo SP)
Rendiconto Finanziario

Ora vediamo nel dettaglio le semplificazioni relative a:

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Micro Imprese - Schema di Stato Patrimoniale

Lo schema è quello previsto in forma abbreviata che qui si riporta con tutti gli accorpamenti di voci che la legge permette alle micro imprese, così come riportato nel principio contabile OIC 12:

Attivo

B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria;

I. Immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali
III. Immobilizzazioni finanziarie,

C. Attivo circolante;

I. Rimanenze
II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo e delle imposte anticipate
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide

Passivo

A. Patrimonio netto

I Capitale.
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III — Riserve di rivalutazione.
IV — Riserva legale.
V — Riserve statutarie.
VI — Altre riserve.
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo.
IX — Utile (perdita) dell'esercizio .
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.”

B. Fondi per rischi e oneri

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D. Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Da notare che in tale schema mancano le voci A) “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” e D) “Ratei e risconti attivi”, poiché inglobate nella voce CII “Crediti”. Inoltre manca la voce E) “Ratei e risconti passivi” inglobata nella voce D) “Debiti”.

Manca anche la voce del passivo AVII “ Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi” in quanto alle micro imprese non sono applicabili tali disposizioni.

E' bene evidenziare che nello schema di SP sopra riportato non vi è l'esposizione dei Fondi di ammortamento, pertanto il valore delle Immobilizzazioni immateriali e materiali deve essere già al netto dei rispettivi fondi.

Un'ultima semplificazione da considerare, è la non applicazione del criterio del costo ammortizzato.

Micro Imprese - Annotazioni in calce allo Stato Patrimoniale

Per poter usufruire degli esoneri elencati nella tabella sopra riportata, cioè esonero dalla compilazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione, occorre integrare lo schema di Stato patrimoniale con alcune annotazioni da fare in calce allo stesso, che si riportano schematicamente nella seguenti tabelle:

Annotazioni in calce allo SP per evitare la Nota Integrativa

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività non risultanti dallo SP (i cosiddetti “Conti d'ordine”), come ad esempio i canoni di leasing da pagare fino a scadenza contratto.

L'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate.


Annotazioni in calce allo SP per evitare la Relazione sulla gestione

Il numero e valore nominale delle azioni proprie e di società controllanti

Il numero e il valore nominale delle azioni proprie e di società controllanti acquistate o vendute nel corso dell'esercizio

In conclusione le semplificazioni sono sempre ben accettate dalle società e dai loro consulenti che si occupano della materiale redazione del bilancio. Ma spesso gli Istituti bancari per l'erogazione del credito pretendono ulteriori dettagli che il responsabile amministrativo dovrà approntare come ulteriore allegato al bilancio, vanificando a volte la semplificazione.

Occorre inoltre anche tener presente che l'attività di semplificazione non dovrà però derogare al principio di legge della “rappresentazione veritiera e corretta” della situazione aziendale.



TAG: Contabilità e Bilancio PMI