Con il comunicato stampa del 16 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate e il MEF avevano confermato la proroga, anche per l'anno di imposta 2017, delle agevolazioni per gli autotrasportatori, in particolare:
Di seguito il riepilogo di queste due agevolazioni e la loro indicazione nella dichiarazione dei redditi 2018 (anno di imposta 2017)
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In merito alla deduzioni forfettarie, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfnetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, nella misura di 38,00 euro. Tale importo è stato ridotto, in quanto l'importo previsto per l'anno di imposta 2016 era pari a 51 euro.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale, cioè 13, 30 euro (35% di 38 euro).
Anche tale importo è stato ridotto in quanto per lo scorso anno l'importo era pari a 17, 85 euro (35% di 51 euro).
Attenzione: la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
Ricapitolando:
Trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa | 38 euro |
Trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa | 13,30 euro |
Le imprese di autotrasporto merci , siano esse per conto terzi o per conto proprio, possono recuperare nel 2018 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.
Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi 2018, in riferimento all'anno di imposta 2017, con comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2018 è stato precisatio che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2018 PF e SP, utilizzando
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.