Speciale Pubblicato il 28/11/2017

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Il 5 per mille alle imprese sociali: a chi spetterà dopo la riforma degli ETS

di Dott. Visconti Gianfranco

Le imprese sociali potranno usufruire del 5 per mille dopo la riforma del terzo settore ma solo dopo l'operatività del Registro Unico Nazionale



Una importante novità per le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali introdotta dalla riforma del terzo settore è che esse, a partire dall’anno successivo a quello di avvio dell’operatività del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, vale a dire (prevedibilmente) dal 2020, rientreranno tra gli enti beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF e, pertanto, potranno percepire questo contributo se saranno scelte dalle persone fisiche nella loro dichiarazione dei redditi.

Fino ad allora e come accaduto sinora, le imprese sociali potranno usufruire del cinque per mille solo se acquisiranno la qualifica di ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale .  Per le cooperative sociali, che già sono enti beneficiari del cinque per mille in quanto ONLUS ex lege (cioè di diritto), non cambierà nulla e continueranno ad usufruirne . La novità è contenuta nell’art. 3 del Decreto Legislativo n° 111 del 2017, che riforma l’istituto del cinque per mille , destinandolo, tra l’altro ed in primo luogo, al sostegno delle attività svolte dagli enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (disciplinato dal Dlgs 117/2017, il “Codice del terzo settore”), in cui saranno iscritte anche le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali che prima non rientravano fra gli enti beneficiari del cinque per mille (se non erano anche ONLUS).

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Le modalità per beneficiare del 5 per mille attendono il decreto

Le modalità di iscrizione nell’elenco degli enti beneficiari, quelle di riparto, accreditamento ed erogazione dei contributi del cinque per mille saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell’economia e del lavoro (artt. 4, 5 e 6 del Dlgs 111/2017). Gli enti beneficiari del contributo non potranno utilizzare le somme ricevute per coprire le spese sostenute per le campagne di sensibilizzazione indirizzate ai contribuenti, pena il recupero delle somme utilizzate a tal fine (art. 7).
Gli enti che riceveranno i contributi del cinque per mille avranno l’obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e di trasmetterlo all’Amministrazione erogatrice di esse (finora è stato il Ministero del lavoro) entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale dovranno risultare in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite (art. 8, 1° comma).
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente capoverso gli stesso beneficiari avranno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti ed il rendiconto di cui sopra, dandone comunicazione all’Amministrazione erogatrice nei successivi sette giorni. Se l’ente beneficiario non effettuerà questa pubblicazione, l’Amministrazione erogatrice dovrà diffidare il beneficiario ad effettuarla entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ed in caso di inerzia provvederà all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito (2° e 3° comma).
L’Amministrazione erogatrice dovrà, entro 90 giorni dall’erogazione del contributo, pubblicare sul proprio sito web gli elenchi degli enti beneficiari delle erogazioni con l’indicazione del relativo importo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web dell’ente beneficiario. Questo link andrà pubblicato entro 30 giorni dall’acquisizione delle informazioni di cui al capoverso precedente. Se l’Amministrazione erogatrice non adempierà quest’obbligo si applicheranno le sanzioni previste dagli artt. 46 e 47 del Decreto Legislativo n° 33 del 2013 che prevedono che queste violazioni sono elemento di valutazione della responsabilità del dirigente che aveva l’obbligo di effettuare tali pubblicazioni anche per il danno di immagine arrecato all’Amministrazione e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a questo soggetto da 500 a 10.000 Euro con pubblicazione del relativo provvedimento sul sito web dell’Amministrazione interessata (commi 4° e 5°).


 



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