Speciale Pubblicato il 26/10/2017

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L’impiego dei droni alla luce della normativa sulla privacy.

di Modesti dott. Giovanni

Garante della privacy e Corte di Cassazione sul tema dell'uso dei droni. Quando l'uso dei droni è consentito e quando viola la privacy.



Con il termine “drone” si fa riferimento ad una speciale categoria di oggetti volanti che non hanno bisogno di un pilota ma che vengono comandati da terra attraverso un radio comando.
L’impiego di tali strumenti spazia dal campo della sicurezza del traffico, al monitoraggio delle condizioni meteo; dal rilevamento topografico, all’impiego in agricoltura; dall’utilizzo per scopi ricreativi a quello per scopi di natura commerciale (si pensi alla fotografia, alla logistica, alla sorveglianza delle infrastrutture, ecc.)
La privacy viene in considerazione nel caso in cui il drone sia dotato di una telecamera in grado di effettuare riprese a persone e cose.
Per questo motivo, atteso l’incremento esponenziale che tali strumenti hanno fatto registrare negli ultimi anni, le autorità nazionali e comunitarie sono scese in campo per regolamentare la materia.

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Il parere dei Garanti Privacy di tutti gli Stati membri della Comunità Europea

A tale proposito si richiama il parere fornito dal Gruppo ex art 29, che raggruppa i Garanti Privacy di tutti gli Stati membri della Comunità Europea, che parte dall’assunto che l’impiego dei droni diventa problematico nel momento in cui se ne faccia un uso che non tiene conto della estrema invasività che tale tecnologia è in grado di dispiegare.
Per questo motivo si rende necessario un coordinamento normativo in grado di regolamentare i vari aspetti legati all’utilizzo di tali strumenti al fine di consentire all’utente di avere ben chiari alcuni aspetti, a partire dalla “catena di responsabilità nell’utilizzo dei droni, al fine di esplicitare chi è l’autore delle riprese, per quali fini agisce, quali sono le precauzioni adottate per garantire la riservatezza e quali le misure di sicurezza da adottare. Altro aspetto di non poco conto attiene all’ipotesi in cui i droni sono utilizzati da imprese che offrono servizi in "outsourcing" ad altri soggetti, i quali sono i veri titolari del trattamento ma non sempre hanno piena consapevolezza delle responsabilità derivanti.
Altri rischi sono legati alla peculiarità dei “droni” che consentono di effettuare riprese (e quindi elaborare dati attraverso immagini) senza che i soggetti ripresi ne abbiano contezza, con un rischio piuttosto elevato di dare vita ad una raccolta massiva di dati personali.
Al fine di affrontare correttamente l’argomento droni va prevista, a livello di legislazione nazionale, la necessità di acquisire una autorizzazione speciale da parte delle Autorità di Aviazione,  oltre a prescrivere l’applicazione di criteri finalizzati a ridurre, in base ai principi di minimizzazione e di proporzionalità, l’acquisizione di dati personali inutili.
Altro aspetto da prendere in considerazione attiene alla informazione da rendere ai soggetti interessati della elaborazione effettuata; è necessario, altresì, adottare tutte le opportune misure di sicurezza e cancellare o anonimizzare i dati personali che non sono strettamente necessari.
Il gruppo di lavoro ex art 29 raccomanda di adottare i principi di privacy by design sin dalla fase di progettazione, al fine di minimizzare sia la raccolta dei dati che eventuali trattamenti successivi degli stessi.
Dal lato degli utenti, occorre prevedere una raccomandazione specifica ai produttori di droni affinchè gli imballaggi contengano fogli illustrativi (istruzioni per l’uso) che sensibilizzino sulla potenzialità di intrusione che tali tecnologie hanno ed in quali casi è consentito il loro impiego.
Il parere fornito dal Gruppo di lavoro ex art. 29 invita i legislatori nazionali a prevedere che l’uso commerciale dei droni sia soggetto ad una disciplina normativa che tenga conto sia della qualificazione del pilota che del rilascio di una licenza di esercizio.

La posizione del Garante italiano

Il Garante per la protezione dei dati personali ha rilasciato una infografica sull’argomento dal titolo “Consigli per rispettare la privacy se si usa un drone a fini ricreativi”.
L’utilizzo dei droni per scopi ricreativi è consentito purchè avvenga nel rispetto dei principi di cui alla normativa sul trattamento dei dati personali, oltre che delle regole previste dall’ENAC, in materi di pilotaggio da remoto dei Sistemi Aeromobili.
Si richiamano, altresì, i principi di privacy by design e privacy by default (quest’ultimo da intendere come misure di natura tecnico-organizzativa finalizzate ad assicurare che il trattamento dei dati sia circoscritto solo a quelli necessari per raggiungere le finalità collegate all’utilizzo dei droni).

La posizione della giurisprudenza di legittimità.

Una sentenza della Corte di Cassazione n.47165/2010 ha stabilito che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita quando si adottano sistemi per superare quei normali ostacoli che impediscono di intromettersi nella vita privata altrui.
Nel caso preso in esame dalla Corte, una coppia era finita sotto processo e condannata dai giudici di merito (sia in primo grado sia in appello) per interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), giacchè avevano effettuato riprese con una telecamera alle figlie dei vicini di casa mentre giocavano nel giardino confinante.
La Cassazione analizzando i dettagli del caso ha ritenuto valide le argomentazioni della coppia secondo cui "le scene captate erano agevolmente percepibili ad occhio nudo, non esistendo ostacoli fisici alla visione del giardino confinante da parte dell'abitazione degli stessi". E la Cassazione ha chiarito che tale circostanza (dell'insussistenza di ostacoli) può escludere l'integrazione del reato punito dall'art. 615 bis c.p. Per verificare se un ripresa è lecita o meno, scrive la Corte,  è necessario bilanciare l'esigenza di riservatezza (che trova presidio nella normativa costituzionale quale espressione della personalità' dell'individuo nonché la protezione del domicilio, pur esso assistito da tutela di rango costituzionale, che dispiega severa protezione dell'immagine) e la naturale compressione del diritto imposta dalla concreta situazione di fatto o ancora, la tacita, ma inequivoca rinuncia al diritto stesso, come accade nel caso di persona che, pur fruendo di un sito privato, si esponga in posizione visibile da una pluralità' indeterminata di soggetti". La Corte porta come esempio quello del balcone visibile dalla pubblica via. Pertanto, la scriminante per distinguere tra riprese lecite e riprese illecite consiste negli accorgimenti utilizzati per effettuare le riprese: se questi hanno richiesto il superamento di “barriere” od ostacoli di varia natura oppure se le riprese sono avvenute in maniera semplice.
In precedenza, la Corte di Cassazione, sent. n. 40577/2008, aveva affermato che “la ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all’art. 615-bis, cod. pen., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Ne consegue che se l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza” (Cass. Pen. Sez. V n. 40577/2008).



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