Speciale Pubblicato il 19/09/2017

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Antiriciclaggio Professionisti 2017: verifica semplificata e rafforzata cliente

di Dott. Saverio Goffredo

Gli obblighi di adeguata verifica imposti ai professionisti vanno realizzati anche in funzione della tipologia di cliente.



Entrato in vigore il 4 luglio, in recepimento della IV Direttiva europea antiriciclaggio, il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 ha introdotto rilevanti novità nel settore. Tra i soggetti maggiormente interessati da tali novità, spiccano i soggetti obbligati ex art. 22 (professionisti, intermediari e prestatori di servizi di gioco) chiamati ad adempiere ad una serie di obblighi, in attuazione degli obbiettivi sottesi all’emanazione del D.Lgs. sull’antiriciclaggio. Di particolare interesse è l’obbligo di adeguata verifica sui clienti, che vede i soggetti di cui sopra tenuti a porre in essere le procedure prescritte, già in una fase precedente all’instaurarsi del rapporto professionale con il cliente ovvero durante il perseguire dello stesso nell’eventualità in cui il rapporto sia già in atto; gli stessi obblighi valgono anche con riferimento alle prestazioni professionali.
Il decreto prevede la possibilità che l’adeguata verifica sia graduata rispetto al livello di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (d’ora innanzi “livello di rischio”).
Prima di chiarire quanto appena detto è opportuno segnalare che, secondo quanto previsto agli artt.15 e 16 del decreto sull’antiriciclaggio n.90 del 2017, i soggetti obbligati sono chiamati ad adottare presidi, controlli e procedure, oggettive e coerenti con la propria dimensione e la natura dell’attività svolta, tenendo conto:

La valutazione del rischio così realizzata, dovrà essere documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione dell’autorità preposte al controllo.
Quanto alla possibilità che l’adeguata verifica del cliente sia commisurata al livello di rischio concreto, il D.Lgs n.90/2017 individua due forme di graduazione.

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Antiriciclaggio: verifica semplificata per i clienti a basso rischio

Adottabile in presenza di un basso livello di rischio, consente ai soggetti obbligati di adempiere comunque agli obblighi di adeguata verifica della clientela. La semplificazione della verifica si riflette solo sulla portata e la frequenza degli adempimenti dovuti nonché sull’utilizzo di indici di basso rischio, che potranno essere aggiornati dalla autorità di vigilanza o dagli organismi di autoregolamentazione ex art. 23 D.Lgs. 231/2007. Quindi i soggetti obbligati che possano adottare la verifica ex art 23, non si riterranno esonerati dall’obbligo di:

È esclusa la possibilità per i soggetti obbligati di usufruire della modalità di verifica semplificata di adeguata verifica ove sussista il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ex art. 23 comma 4 D.Lgs. n.90/2007.

Antiriciclaggio: verifica rafforzata per i clienti ad alto rischio

Adottabile in presenza di un elevato livello di rischio, impone ai soggetti obbligati l’applicazione di misure di adeguata verifica della clientela, rafforzate all’acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente (e titolare effettivo).
In funzione di tali presupposti, i soggetti obbligati sono tenuti ad:

Il legislatore oltre ad individuare una serie di fattori che possono connotare un livello maggiore di rischio, agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 90/2017 evidenzia casi particolari in cui il soggetto obbligato (es. il professionista) potrebbe eventualmente porre in essere (o proseguire) un rapporto o una prestazione professionale, con un cliente che si riveli essere un soggetto politicamente esposto, un ente creditizio o istituto finanziario transfrontaliero ovvero un soggetto residente in Paesi terzi ad alto rischio. 

Se il cliente “effettivo” è un soggetto politicamente esposto?

In tal caso e in presenza di un elevato grado di rischio, i soggetti obbligati saranno tenuti:

Se il cliente è un ente creditizio transfrontaliero o di un Paese terzo?

In tal caso, oltre alle ordinarie forme di adeguata verifica, gli intermediari bancari e finanziari saranno tenuti ad:

Se il cliente è una banca di comodo?

Il legislatore prescrive per gli intermediari bancari e finanziari,indicati tra i soggetti obbligati ex art. 3 del D.Lgs. sull’antiriciclaggio 201, un divieto assoluto di aprire o mantenere, anche se indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo. 



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