Speciale Pubblicato il 24/05/2017

Tempo di lettura: 2 minuti

Controversie condominiali al giudice di pace: ecco le novità in arrivo

di Avv. Valentina Antonia Papanice

Nella bozza di decreto sulla magistratura onoraria tutte le cause condominiali vanno al giudice di pace senza limite di importo: in allegato il testo



Approvato in via preliminare il 5 maggio 2017 dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che dovrebbe attuare la legge delega n. 57/2016; nel riordino delle competenze in materia giurisdizionale civile, l'intera competenza in materia condominiale dovrebbe passare al giudice di pace.

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Al giudice di pace la competenza in materia di condominio

La legge n. 57 del 2016, di "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", nel ridisegnare la nuova figura del giudice onorario, delega il Governo, tra le altre cose, ad ampliare la competenza del giudice di pace di diritto civile per materia e per valore (v. art.1, co.1, lett.p).

La stessa legge, indica, per quanto riguarda la materia del condominio, quali principi e criteri direttivi, l'attribuzione al giudice di pace della competenza per "a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici" (v. art.2, co.15, lett.a).

La competenza del Giudice di pace sul condominio nella bozza di decreto del CdM

La bozza di decreto prevede dunque la modifica dell'art. 7 del codice di procedura civile, indicante la competenza del giudice di pace, con la sostituzione del co.3, n.2.
Così, mentre, attualmente, la competenza del giudice di pace, in materia di condominio è prevista "per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case", in futuro dovrebbe invece essere prevista "per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile".

L'art. 71-quater, introdotto dalla legge di riforma del condominio (L. 220/2012), nell'indicare "le controversie in materia condominio" soggette al tentativo di medizione civile obbligatorio (di cui all'art.5, co.1, D.Lgs. 28/2010) spiega che bisogna fare riferimento alle questioni "derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice."

All'interno del codice civile, quel  capo II (del titolo VII, del libro III) e gli artt. da 61 a 72 delle disposizioni attuative del codice civile sono le norme che sostanzialmente contengono l'intera disciplina in materia di condominio (salvo norme previste in specifiche leggi).
Così verrebbe modificata anche la norma di cui all'art. 64 disp. att. c.c., con la sostituzione del  giudice pace al tribunale e del tribunale alla corte d'appello per il reclamo in caso di revoca dell'amministratore.

Dunque, per tutta la materia condominiale è obbligatorio il tentativo di mediazione civile e per tutta tutta la materia condominiale la competenza dovrebbe essere attribuita al giudice di pace: i due ambiti si sovrappongono perfettamente.
Le disposizioni di cui parliamo avrebbero applicazione dal 2021; precisamente, "ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di esipropriazione forzata introdotti a decorrere dal 30 ottobre 2021" (v. art. 33, co.3); ai quei procedimenti si applicheranno le norme sul processo telematico vigenti per il tribunale in quel momento (v. art. 33, co.6).


2 FILE ALLEGATI:
Schema decreto approvato il 5 maggio 2017 magistratura Legge 28 aprile 2016 n. 57

TAG: Il condominio 2024