Speciale Pubblicato il 28/10/2016

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Disabili: le novità del decreto correttivo del Jobs Act

di Avv. Rocchina Staiano

Due le novità in tema di assunzione dei disabili dopo il decreto 185/2016 correttivo del Jobs Act: computo più ampio e inasprimento sanzioni



L’art. 5 del d.lgs. 185/2016 interviene sulla normativa in tema di diritto al lavoro dei disabili, contenuta nella L. 68/1999 (così come modificata, da ultimo, dal D.Lgs. 151/2015)  dando attuazione  al criterio di delega volto alla razionalizzazione e alla revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità al fine di favorirne l’inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro , previsto dalla  L. 183/2014 "Jobs Act";

In questo senso introduce due novità:

  1.  la computabilità nelle quote di riserva dei lavoratori non assunti tramite il collocamento obbligatorio riguardi (purché siano già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro) i lavoratori con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% ( mentre era  previsto che la suddetta riduzione sia superiore al 60%) .  Si ricorda nella quota di riserva devono essere computati non solo i suddetti lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, ma anche quelli affetti da minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  2. un elevamento delle sanzioni amministrative relative alla mancata copertura della quota di riserva entro i termini previsti dalla legge cioè 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, con la determinazione dell’importo in un multiplo della misura del contributo esonerativo di cui all’art. 5, c. 3-bis, della L. 68/1999: più precisamente, il datore di lavoro, è tenuto a versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, la quale è pari a 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato , in luogo della sanzione di 62,77 euro al giorno attualmente prevista .  Va ricordato che tale  contributo esonerativo è stato introdotto dal D.Lgs. 151/2015 e  dispone l’esonero totale (mediante autocertificazione) dall’obbligo di assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille.
  3.  l’applicazione, attualmente non prevista, della procedura di diffida (di cui all’art. 13 del D.Lgs. 124/2004) ai casi suddetti di violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo; in questo caso, la diffida concernela presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici competenti .

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Sanzioni amministrative e violazioni sulle assunzioni di persone disabili

Il sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi previsti in materia di assunzione di soggetti disabili è disciplinato dall’art. 15 della L. 68/1999, che prevedeva  sanzioni diverse a seconda del soggetto che ha posto in essere la violazione:

Invece, l’art. 5, comma 2, lett. b, n. 3, del d.lgs. 185/2016 stabilisce ora che l’adeguamento ogni 5 anni, con decreto ministeriale,  riguarda solo le sanzioni amministrative previste in caso di violazione  dell’obbligo di invio del prospetto informativo annuale e  mentre  gli importi delle sanzioni comminate per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo , sono fissati come  detto sopra al quintuplo dell'importo fissato come contributo esonerativo ossia  153,20 euro per ogni giorno  



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