Speciale Pubblicato il 14/10/2015

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Donazione di immobili al figlio: reato di sottrazione

di Miglino Dott.ssa Carmen

La Cassazione n. 39832/2015 sul caso di un professionista che dona immobili al figlio e acquista altro immobile con IVA agevolata:reato di sottrazione



E’ legittimo il sequestro preventivo di un immobile donato da un professionista a suo figlio, laddove l’atto di liberalità sia stato compiuto al solo fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ad affermarlo la Suprema Corte con sentenza n. 39832, pubblicata il 2 ottobre scorso.

IL CASO

Il Tribunale del riesame di Lanusei, in sede di appello cautelare, confermava l'ordinanza di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, disposta dal Gip a carico di un professionista indagato per il reato previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000. In particolare, il professionista aveva deciso di donare tutto il suo patrimonio immobiliare al figlio con lo scopo di acquistare un altro immobile con IVA agevolata al 4% anziché al 12%,  sebbene tale intenzione si fosse tradotta in un atto definitivo a distanza di molto tempo (nella specie ben 3 anni) dal preliminare.

 Da qui la prosecuzione del giudizio nelle aule del Palazzaccio su ricorso dell’indagato che lamenta  la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 e dell'art. 43 c.p., nonché l’assenza di dolo specifico in ordine alla fattispecie penale contestata. A giudizio della difesa, infatti, gli  accertamenti fiscali da cui sono partite le indagini penali, sono da ritenere giuridicamente inesistenti per effetto della sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarata l'illegittimità dell'attribuzione dell'incarico a circa 800 dirigenti dell'Amministrazione finanziaria.

Diverse le conclusioni degli Ermellini che ritengono legittimo il sequestro per ricorrenza dei presupposti cautelari, quali il fumus boni iuris e il periculum in mora.


 

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L'articolo è tratto dal Commento dell'avv. C. MIglino :Donazione simulata: si rischia il reato di sottrazione fraudolenta (Cassazione Penale - Sentenza n.39832  del 2  ottobre 2015).

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Reato di sottrazione fraudolenta

IL COMMENTO

Sottrazione fraudolenta: irrilevante l’inizio delle attività di riscossione

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte si configura ogniqualvolta taluno, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (ex art. 11, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000). La medesima fattispecie di reato si perfeziona, inoltre, nel caso in cui il soggetto interessato, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila (ex art. 11, co. 2, D. Lgs. n. 74/2000).

Il legislatore intende sanzionare taluni atti dispositivi, posti in essere con il solo scopo di creare nocumento alle pretese creditorie vantate dall’Erario.

La fattispecie, sotto il profilo materiale, è descritta:

da un lato tipizzando un’ipotesi di comportamento vietato - l’alienazione simulata di beni del contribuente,

dall’altro utilizzando una tipica clausola di chiusura, richiamando genericamente la commissione di “atti fraudolenti”.

Quanto alla predetta connotazione di fraudolenza richiamata, si deve ritenere inquadrabile nella medesima fattispecie ogni operazione che non solo comporti un indebolimento delle garanzie patrimoniali del contribuente, ma che anche occulti la reale sostanza economica della vicenda.

Ai fini della configurabilità del reato in esame, infatti, “rileva qualunque atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di un’obbligazione tributaria” (Cass. n. 48424/2014; n. 23986/2011 e n. 5824/2007).

Secondo un orientamento consolidato (cfr Cassazione 14720/2008, 7916/2007 e 17071/2006), si può incappare nel reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” anche nel caso in cui le operazioni fraudolente siano state poste in essere in data antecedente all’inizio della procedura di riscossione, essendo “sufficiente che l’atto simulato di alienazione o gli atri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del Fisco”.

L’articolo 11 del Dlgs 74/2000, infatti, nella sua attuale formulazione, non contiene più alcun riferimento alle condizioni (effettuazioni di accessi, ispezioni , verifiche o atti di accertamento), che invece erano previste per l’originaria fattispecie di reato (denominata frode fiscale), disciplinata dall’articolo 97, comma 6, del Dpr 602/1973, oggi abrogato.

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