Per chi acquista una prima casa sono previste una serie di agevolazioni fiscali, condizionate al rispetto di determinati requisiti. Tra questi vi è l'obbligo di non cedere l'immobile prima dei 5 anni dall'acquisto. In caso di cessione infraquinquennale c'è la possibilità di non perdere i benefici fiscali, se il contribuente acquista un altro immobile, da adibire ad abitazione principale, entro un anno dalla cessione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa. Finora l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che solo l'acquisto a titolo oneroso di un altro immobile, entro un anno dalla cessione della "prima casa", poteva bloccare la perdita delle agevolazioni fiscali. Con la risoluzione 49/E/2015, invece, afferma che anche l'acquisto a titolo gratuito salva i benefici.
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Per saperne di più scarica la Circolare del Giorno 176/2015 "Agevolazione prima casa anche con riacquisto gratuito".
Trovi qui il testo integrale della Risoluzione dell'Agenzia n. 49/2015
Si definisce “prima casa” il primo immobile acquistato, ad uso abitativo, nel Comune in cui il soggetto acquirente ha la propria residenza, o dove intende trasferirla, entro il termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto di compravendita.
L'acquisto della c.d. "prima casa" gode di alcune agevolazioni fiscali, diverse a seconda che l'acquisto avvenga da privato o da costruttore:
VENDITORE |
REGISTRO |
IVA |
IPOTECARIA |
CATASTALE |
Privato |
2% |
No |
50 Euro |
50 Euro |
Soggetto passivo Iva |
200 Euro |
4% |
200 Euro |
200 Euro |
Per usufruire delle agevolazioni è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
Le agevolazioni ottenute si perdono se:
In caso di decadenza, l’Agenzia delle Entrate recupera le imposte di registro, ipotecaria e catastale “nella misura ordinaria” con erogazione di una sanzione pari al 30% delle stesse.
Come anticipato prima, le agevolazioni sono perse se l'immobile viene venduto prima del decorso di 5 anni dalla data dell'atto di acquisto. Restano ferme le agevolazioni se, nonostante la vendita infraquinquennale, il contribuente proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione.
In alcuni documenti di prassi passati, l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che solo l'acquisto a titolo oneroso, entro un anno dall'alienazione, poteva impedire la perdita dei benefici fiscali.
Di orientamento diverso, invece, si è sempre pronunciata la giurisprudenza. Secondo quest'ultima, infatti, anche l'acquisto a titolo gratuito effettuato entro un anno dall'alienazione, consentiva di mantenere i benefici prima casa.
Con la risoluzione 49/E dell'11 maggio 2015, l'Agenzia delle Entrate acquisisce gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza ed afferma che "in caso di rivendita dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile - entro un anno dall'alienazione - è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio".
Gli orientamenti passati dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 6 del 26.01.2001, risoluzione 125/E del 3.4.2008, circolare n. 18 del 29.05.2013) devono pertanto ritenersi obsoleti.
Con l’occasione l’Agenzia conferma la necessità, per evitare la decadenza dall’agevolazione, che il nuovo immobile sia adibito ad abitazione principale ossia a “dimora abituale” del contribuente, in conformità dei chiarimenti già forniti dalla stessa con la Circolare 7.6.2010, n. 31/E.