Speciale Pubblicato il 24/06/2015

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Versamento imposta sulla rivalutazione terreni e partecipazioni

di Tossani Dott.ssa Claudia

Scade il 30 Giugno 2015 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di terreni o partecipazioni



La Legge di Stabilità 2015 ha riaperto i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2015. La rivalutazione permette di ridurre o annullare la plusvalenza tassabile in caso di cessione dei beni.

Per perfezionare la rivalutazione occorre:

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Beni oggetto di rivalutazione

Possono essere oggetto di rivalutazione:

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare è rimasta fissata nelle seguenti misure:
ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
ALIQUOTA
AMBITO DI APPLICAZIONE
8%
  • Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola
  • Partecipazioni qualificate
4%
  • Partecipazioni NON qualificate

Tale aliquota deve essere, poi, applicata all’intero valore del terreno o della partecipazione (a differenza della tassazione ordinaria, che assume come base imponibile la differenza tra il valore di cessione e il costo storico, l’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima) come risultante dalla perizia di stima.

L’imposta sostitutiva deve essere versata:

Nella circolare 47/E/2011, l’Agenzia ha chiarito che:

Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:

Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno “2015”.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 70/E/2013, ha chiarito che le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e l'affrancamento del saldo attivo non sono rateizzabili mensilmente (ex art. 20 D.lgs. 241/97), in quanto nell'art. 15 del D.l 185/2008 manca il richiamo a tale disposizione. Tale preclusione opera anche per la fattispecie in esame.

Esempio 1:
La signora Margherita è proprietaria di una partecipazione non qualificata (10%) nella società Fiori s.r.l. Il valore del patrimonio netto della società al 1° gennaio 2015, risultante dalla perizia, è di 500.000 Euro. Il valore della partecipazione della signora Margherita è quindi pari a 50.000 Euro (500.000 x 10%).
Di conseguenza:

Tale importo potrà essere versato in unica soluzione o in 3 rate a decorrere dal 30.06.2015.

Rivalutazione di un terreno o partecipazione già rivalutata

Un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione. In tal caso, è possibile scomputare dall’importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione, oppure chiedere a rimborso l'imposta sostitutiva già pagata purché quanto chiesto a rimborso non ecceda quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.
Pertanto, prendendo ad esempio le più recenti disposizioni, un soggetto che abbia già rivalutato un terreno/partecipazione al 1° gennaio 2014, e intenda usufruire della riapertura dei termini al 1° gennaio 2015, può in alternativa:
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 47/E/2011 ha evidenziato che il nuovo valore rivalutato del terreno/partecipazione può essere inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione, come peraltro già chiarito nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E.
In tal caso, è possibile:
Considerato che l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 47/E/2011 ha precisato che “l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata”, scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza, l’eccedenza (la maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) non risulta rimborsabile.
Poiché l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata raddoppiata con la Legge di stabilità 2015, l'utilizzo della rivalutazione al 1° gennaio 2015, finalizzata ad una rivalutazione al "ribasso" comporta in molti casi l'obbligo di versare un ulteriore importo di imposta sostitutiva.

Esempio 2
La signora Viola ha rivalutato un terreno di sua proprietà al 1° luglio 2011, il cui valore ammontava a 120.000 Euro.
Ora intende usufruire della nuova rivalutazione e il valore del terreno alla data dell’1.1.2015 ammonta a 70.000 Euro.
Si noti che nonostante la rivalutazione sia "al ribasso", e si scomputi l'imposta sostitutiva già versata, la signora Viola dovrà versare ulteriore imposta. Infatti:
Tale importo potrà essere versato in unica soluzione o in 3 rate a decorrere dal 30.06.2015.

Indicazione obbligatoria in Unico

I dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni devono essere anche indicati nel modello Unico, in particolare nei quadri RM ed RT. L'omessa compilazione di tali quadri non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta quindi valida (si veda a tal proposito la Circolare 1/E del 15.02.2013 dell'Agenzia delle Entrate a pagina 15).
L'omissione costituisce violazione formale ed è soggetta a sanzione, compresa tra 258,00 Euro e 2.065,00 Euro (ex art. 8 comma 1 D.lgs. 471/97).


TAG: Rivalutazione beni di impresa