Speciale Pubblicato il 17/06/2015

Tempo di lettura: 5 minuti

Dichiarazione IMU 2015: vale anche per la TASI

di Gesuato Elisabetta

Il 30 giugno 2015 scade il termine per presentare ai comuni la dichiarazione Imu. L'appuntamento però non interessa tutti.



Si ricorda che la dichiarazione IMU ha valore anche ai finit TASI: lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze nella Circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015.
In assenza di un modello TASI ministeriale è obbligatoria la sola compilazione del modello IMU che avrà, quindi, valore per entrambe le imposte.
Il Mef chiarisce anche che il modello dichiarativo deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, e non è consentito ai Comuni di predisporre propri modelli di dichiarazione. I comuni che, in assenza del modello ministeriale, hanno provveduto ad approvare propri modelli di dichiarazione TASI, non potranno utilizzarli.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Dichiarazione IMU, i casi in cui è obbligatoria

La dichiarazione è obbligatoria in tutti i casi in cui si ha diritto alle riduzioni d’imposta:
L’IMU riguarda tutti i proprietari di immobili, compresi i soggetti Ires. Anche in questo caso, laddove sono concesse esenzioni o riduzioni di aliquota, la dichiarazione Imu è obbligatoria. E' il caso degli immobili “beni merce”, per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota (per tali beni ciascun comune può decidere di ridurre l’aliquota fino allo 0,38% fintanto che permanga tale destinazione, non siano locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori).
Altri casi in cui è obbligatoria la dichiarazione IMU sono:

Dichiarazione IMU, come si presenta

La dichiarazione Imu va presentata al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni; in ciascuna di esse verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata.
La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, che ne rilascia apposita ricevuta, oppure può essere spedita in busta chiusa a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU” e indicando anche l’anno di riferimento. In questi casi la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. Oppure può essere inviata anche telematicamente con posta certificata.
La dichiarazione può essere presentata anche dall’estero, a mezzo raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La dichiarazione IMU vale anche per la TASI

Con la Circolare 2/DF del 3.6.2015 il Ministero, in vista della scadenza della dichiarazione TASI, prevista per il 30 giugno, precisa che ai fini TASI si dovrà utilizzare lo stesso modello previsto per la comunicazione delle variazioni ai fini IMU. Secondo il ministero, infatti, non sussiste la necessità di approvare un nuovo modello dichiarativo, in quanto le informazioni necessarie al comune per il controllo e l’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia per l’IMU sia per la TASI, sono pressoché identiche.
Tale soluzione è in linea con quanto dichiarato nella precedente risoluzione 3/DF del 25.03.2015, in cui era stato precisato che il modello di dichiarazione deve essere approvato dal Ministero e che i Comuni sono tenuti esclusivamente a mettere a disposizione il modello da utilizzare, e non hanno la facoltà di predisporre lo stesso.
Pertanto, i comuni che hanno provveduto ad approvare propri modelli di dichiarazione TASI, non potranno utilizzarli. Tale situazione metterebbe in difficoltà i contribuenti, che sarebbero costretti ad informarsi presso ciascun Comune sull’eventuale adozione di uno specifico modello, con proprie procedure di compilazione. Ciò sarebbe anche “in contrasto con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, già realizzati con l’IMU”.

1 FILE ALLEGATO:
Circolare MEF del 03/06/2015 n. 2/DF

TAG: IMU 2024