Speciale Pubblicato il 20/04/2015

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Estinzione delle società: la nuova disciplina non è retroattiva

di Brandi Dott. Francesco

Nella sentenza 6743/2015 la Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile perché proposto da un soggetto estinto prima dell'entrata in vigore della norma.



Il comma 4 dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (degli effetti dell’estinzione della società nei confronti del Fisco derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente).
IL CASO
Una società di persone, cessata nel 2002, ma con effetti dal 2004, impugnava (con ricorso depositato nel 2006) una cartella di pagamento per omesso versamento dell’Iva 2002.
Sia la Ctp che la Ctr rigettavano il ricorso introduttivo: in particolare, secondo la Ctr, l’eccezione relativa alla nullità della notificazione della cartella perché effettuata nei confronti di un soggetto non più esistente (in quanto cancellato dal Registro delle imprese) doveva considerarsi nuova, in quanto proposta solo nell’atto di appello.
Avverso tale sentenza della Ctr del Lazio, la società proponeva ricorso per Cassazione la cui decisione si è basata, invece, su un rilievo fatto ex officio.

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Scarica il Commento completo con il testo integrale della sentenza : "Società estinte: no alla retroattività" - Cass. n.  6743/2015  (PDF - 14 Pagine)  o     Abbonati ai Commenti di Fiscoetasse e risparmia!

Analisi normativa e orientamenti giurisprudenziali sulla cancellazione delle società dal Registro Imprese

IL COMMENTO
1. ESTINZIONE DELLE SOCIETA’: LA RIFORMA DEL 2003 COME INTERPRETATA ED APPLICATA DALLE SEZIONI UNITE
Con la riforma organica del diritto societario avvenuta con il D.Lgs. n. 6 del 2003, è stata radicalmente modificata la disciplina della cancellazione delle società dal Registro delle Imprese.
La Cassazione, con successivi arresti, ha delineato i contorni applicativi di tale riforma: in particolare, con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, le sezioni unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in relazione all’interpretazione del secondo comma dell’art. 2495 c.c., come risultante dalla novella del 2003 (in vigore dal 1° gennaio 2004) hanno stabilito alcuni importanti princìpi:
  1. la cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese assume valenza costitutiva, nel senso di determinare l’estinzione irreversibile dell’ente collettivo (secondo l’altro orientamento l’estinzione della società si determinava soltanto a seguito dell’effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e della definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi: cfr. sul punto Cass. sentenze nn. 646/2007, 12114/2006 e 12553/2004);
  2.  tale effetto estintivo è destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa sia avvenuta in epoca successiva al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma, o a partire da tale data qualora si tratti di cancellazione intervenuta in un momento ad essa precedente. In proposito i giudici di legittimità hanno rilevato come il novellato articolo 2495 è scritto in modo da regolare gli effetti estintivi a decorrere dall’entrata in vigore della riforma del diritto societario anche in rapporto alle cancellazioni precedenti, avendo carattere di jus superveniens ultrattivo e produttivo di effetti estintivi nuovi, anche per le pregresse cancellazioni…e non emergendo dal suo contenuto una pretesa di natura meramente interpretativa e ricognitiva della norma, che ne avrebbe comportato la retroattività;
  3. dalla stessa data - in virtù della natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese – anche per le società di persone vale la regola del venir meno della capacità e legittimazione di esse…anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali.
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