Speciale Pubblicato il 31/03/2015

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Benefici fiscali in aree incentivate, non c’è abuso del diritto

di Miglino Dott.ssa Carmen

La Cassazione si esprime su risparmio fiscale indebito e agevolazioni locali mentre il Decreto Fiscale 2015 definirà il principio di abuso di diritto



Per la Cassazione (sentenza n.  5378 del 18 marzo 2015)  il risparmio fiscale mediante costituzione di un insediamento produttivo in zone agevolate è lecito, posto che l’abuso del diritto è configurabile solo ove l’operazione economica sia stata posta in essere al fine di ottenere un beneficio fiscale indebito; a chiarirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5378 depositata il 18 marzo 2015. Ma cosa prevede il Decreto fiscale 2015, ancora  in attesa di approvazione, in tema di elusione e abuso di diritto? (vedi allegato)
IL CASO
La vicenda origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso nei confronti di una società, con cui l’Agenzia delle entrate di Ferrara recuperava a tassazione componenti negativi, nello specifico costi fittizi per l’acquisto di materie prime. Segnatamente, il Fisco contestava la natura elusiva dell’operazione, posta in essere al solo fine di trasferire materia imponibile in capo ad altro soggetto d’imposta; difatti l’altra società ( parte venditrice) godeva di particolari benefici fiscali, stante l’area in cui era collocata. Inoltre, a detta dell’Ufficio, tra le parti esisteva uno squilibrio commerciale, i prezzi di vendita dei prodotti non erano coerenti e, infine, la venditrice aveva una scarsa organizzazione aziendale.
Il primo giudizio di merito si risolveva a favore della società.
La CTR dell’Emilia Romagna, invece, in riforma del verdetto di primo grado, riteneva fondato il recupero.
A giudizio della regionale, l’Ufficio aveva operato il disconoscimento di costi sulla base di elementi, che, unitariamente considerati, integravano presunzioni gravi, precise e concordanti. (...)
Di certo, osservavano i giudici, le operazioni avevano procurato un vantaggio fiscale al contribuente che per altro aveva omesso di assolvere all’onere di provare non soltanto la legittimità della stessa ma anche il vantaggio economico dell’operazione, diverso da quello meramente fiscale.
Da qui la controversia approdava nelle aule del Palazzaccio su ricorso della società, affidato a cinque motivi.

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Scarica il Commento completo con il testo integrale della sentenza " Benefici fiscali: non c'è abuso - Sent. 5378/2015":  
(PDF  14 pagine)
Indice:
 IL CASO
IL COMMENTO
 Evasione, elusione e legittimo risparmio di imposta: differenze
Decreto Fiscale 2015, attuativo della delega fiscale (l. 23/2014: abuso del diritto, frode fiscale)
La sentenza annotata
 IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

Evasione elusione e legittimo risparmio di imposta - La sentenza

 EVASIONE, ELUSIONE E LEGITTIMO RISPARMIO DI IMPOSTA: DIFFERENZE
L’evasione costituisce una violazione diretta delle norme tributarie, che comporta un illecito di natura amministrativa o penale, realizzato occultando il presupposto di imposta; pertanto, chi evade pone in essere un presupposto di imposta, per poi sottrarsi agli obblighi che ne derivano.
L’elusione invece può essere considerata come una forma di risparmio fiscale conforme al dato letterale della norma, ma non alla ratio della stessa. In sostanza, il contribuente pone in essere determinate operazioni al fine di ottenere un indebito risparmio d’imposta (...); l’elusione, invece, è un concetto di confine, ponendosi a metà tra l’evasione ed il legittimo risparmio di imposta.
Al riguardo, si definisce legittimo risparmio di imposta l’adozione, tra diverse alternative lecite contemplate dell’ordinamento tributario, della soluzione che si riveli meno onerosa per il contribuente.
Fatte queste premesse, non esiste una norma antielusiva generale ma esistono alcune specifiche disposizioni antielusive che, in quanto tali, hanno lo scopo di contrastare comportamenti elusivi.
Si segnala, in materia di imposte sui redditi, la norma antielusiva, di cui all’articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che rende inopponibili all’amministrazione finanziaria una serie di operazioni tassativamente previste dal comma 3 di detta disposizione.
(...)
Tuttavia non è affatto agevole individuare la zona diconfine tra elusione e legittimo risparmio di imposta, come testimoniano le innumerevoli dispute sorte in ambito dottrinale e giurisprudenziale sulla definizione del concetto di abuso del diritto.
In mancanza di una norma antielusiva generale, l’interpretazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, nel recepire un orientamento sorto in sede comunitaria, ha riconosciuto l’esistenza nel nostro ordinamento del principio dell’abuso del diritto.
(...)
DECRETO FISCAALE 2015, ATTUATIVO DELLA DELEGA FISCALE (L.23/2014)
Sul tema si sta discutendo il decreto fiscale 2015 (la cui approvazione è stata posticipata di sei mesi ) che introduce la nuova nozione di abuso del diritto:  si ha abuso del diritto quando si è in presenza di operazioni prive di sostanza economica che realizzano vantaggi fiscali indebiti come conseguenza principale dell'operazione.
Gli elementi costitutivi di abuso/elusione sono tre: l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate; la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; la circostanza che il vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione.
In particolare, sono operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
Per vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. (...)
Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che i vantaggi fiscali indebiti realizzati per effetto dell’operazione priva di sostanza economica devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente.
Inoltre, stando al testo del decreto, l'abuso può essere accertato solo quando i vantaggi fiscali (illegittimi) non possono essere contestati in base ad altre violazioni: per esempio, quando si tratta di artifici messi in atto a scopo di evasione fiscale vera e propria, si tratta appunto di evasione e non di abuso del dritto; tutte le volte in cui si è in presenza di fenomeni simulatori, di alterazione, di frode, non si è nel campo dell'abuso del diritto, ma in quello dell'evasione.
LA SENTENZA ANNOTATA
Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto di dover cassare con rinvio la sentenza impugnata poiché essa non è apparsa in linea con i principi interpretativi della giurisprudenza, anche comunitaria, in tema di “abuso del diritto”. La CTR, si legge nella sentenza, ha affermato che, ove il negozio giuridico abbia l’effetto di produrre un vantaggio fiscale, il contribuente dev’essere in grado non solo di provare che le operazioni singolarmente considerate sono legittime, ma anche di dimostrare un quid pluris, vale a dire qual è il vantaggio economico, diverso da quello squisitamente fiscale, che egli ha tratto dall’operazione, dovendo tale vantaggio afferire la stessa struttura dei rapporti economici tra le parti.
In sostanza, a parere della CTR, non sarebbe sufficiente per il contribuente dimostrare che le transazioni sono state concluse a valori di mercato, se, come nella specie, dalla stipulazione deriva un vantaggio fiscale.
Per la Cassazione invece “Deve in contrario rilevarsi che l’abuso del diritto è configurabile solo ove l'operazione economica sia stata posta in essere al fine di ottenere un beneficio fiscale ‘indebito’”, situazione che non appare ravvisabile in questa vicenda.
(...)

1 FILE ALLEGATO:
Schema_decreto_fiscale_2015

TAG: Agevolazioni Covid-19 Giurisprudenza