Speciale Pubblicato il 24/02/2015

Tempo di lettura: 3 minuti

Voluntary disclosure:in arrivo chiarimenti sul metodo forfettario

di Gallucci Dott. Giuseppe

In arrivo chiarimenti sul metodo forfettario previsto per la Voluntary disclosure e per la soglia delle posizioni cointestate



Sono questi gli sviluppi applicativi della Voluntary disclosure che a breve troveranno conferma ufficiale da parte dell’Agenzia Entrate in merito al metodo forfettario: per le posizioni cointestate la soglia di due milioni di euro dovrà riferirsi all’ammontare complessivo e l’opzione per il regime forfettario sarà vincolante per tutte le annualità.

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Come optare per il metodo forfettario e il problema delle posizioni cointestate

Alla luce del fatto che la maggior parte delle posizioni dei contribuenti da regolarizzare, mediante la cd. autodenuncia della voluntary disclosure, riguarda posizioni patrimoniali sotto la soglia dei due milioni di euro, nelle indicazioni applicative della voluntary disclosure, sono in via di definizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, due precise indicazioni applicative.
Innanzitutto, si parte dal riferimento alle posizioni cointestate. Ebbene, non vi è la possibilità di accedere al metodo forfettario nel caso le predette posizioni cointestate siano superiori, nel loro ammontare complessivo, alla soglia dei due milioni di euro e non, quindi, considerate pro quota, con riferimento a ciascuno dei cointestatari.
Inoltre, sembrerebbe ormai stabilito come non vi sia la possibilità di optare per il metodo forfettario solo per determinate annualità, bensì tale scelta vincola tutti i periodi d’imposta considerati per la voluntary disclosure.

Come si applica il metodo forfettario

Delineati i due focal points su cui si sta concentrando l’Amministrazione Finanziaria, entriamo nello specifico, ripercorrendo quanto stabilito dall’art. 5-quinquies, 8° comma, del D.L. 167/1990, che prevede la possibilità di procedere all’applicazione del metodo forfettario per il calcolo dei rendimenti e delle imposte dovute, per tutte le attività finanziarie che al termine di ciascun periodo d’imposta avevano un valore inferiore ai due milioni di euro.
Il vantaggio immediato che porta a preferire il metodo forfettario consiste, soprattutto, nella praticità della predetta procedura, in quanto il contribuente, ed il professionista per esso, non è assoggettato all’onere di raccogliere ed esibire tutta la specifica, puntuale documentazione di supporto prevista, invece, per il metodo analitico.
Con tale metodo forfettario, brevemente, si considerano i rendimenti finanziari con un calcolo del 5% sulle consistenze a fine di ciascun periodo d’imposta e, parimenti, il 27% di tale cifra rappresenta l’importo delle imposte da versare. Un metodo, quindi, lineare che potrebbe senza dubbio incentivare l’adesione allo stesso.
Ciò che, piuttosto, può rappresentare un ostacolo alla scelta di tale metodo forfettario, è la rigidità della scelta: in altri termini, tale metodo può essere optato necessariamente per tutti i periodi d’imposta e non, quindi, solo per qualche annualità. Diversamente, viene applicato il metodo analitico per tutti i periodi d’imposta.
Un ulteriore criticità oggetto di approfondimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, come in premessa già indicato, è dettata dalle disponibilità finanziarie cointestate, le cd. posizioni cointestate.
In particolare, ciò di cui si disquisisce è la modalità di attribuzione delle predette disponibilità con riferimento ai cointestatari della posizione. Ebbene, tali disponibilità non è ancora chiaro se siano da considerarsi, tout court, nel totale del loro ammontare oppure, sicuramente soluzione plausibile, da attribuirsi in capo ai singoli cointestatari per la loro singola quota.
Tale circostanza, che sicuramente tra le posizioni più diffuse, che aderiranno alla voluntary disclosure, è tuttora oggetto di analisi da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la quale dovrà ancora indicare una chiara e specifica soluzione per la gestione di dette posizioni. Una soluzione che, senz’altro, potrebbe e dovrebbe rispecchiare quella che è una direttiva già definita per quanto riguarda gli effetti sanzionatori, per i quali – con riferimento, per l’appunto, a posizioni cointestate – ognuno versa, come logica vuole, la quota parte delle sanzioni comminate.



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