Speciale Pubblicato il 06/02/2015

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Il rimborso del credito Iva:le regole dal 2015

di Gorgoglione dott. Antonio

Il rimborso del credito Iva sia annuale che trimestrale dopo il decreto sulle semplificazioni dovrebbe essere piu' agevole. Vediamo in sintesi la nuova procedura in relazione all'importo chiesto a rimborso.



Con decorrenza dal 13 dicembre del 2014, il decreto semplificazioni (D.lgs. 175/2014) con l’Art 13 ha rimodulato la norma sul rimborso del credito IVA annuale e trimestrale riscrivendo l’Art 38-bis in modo tale, da consentire in alcuni casi, di ottenere in maniera più semplice, il rimborso del credito.

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Attualmente con la nuova procedura si possono presentare 3 diverse fattispecie:

1. Per i rimborsi fino a € 15.000,00 non è più necessaria prestare alcuna garanzia, salvo previo presentare la dichiarazione IVA senza altro tipo di formalità.
2. Per i rimborsi oltre i € 15.000,00 è necessaria presentare la dichiarazione IVA annuale o l’istanza di rimborso infrannuale munite del visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato o nel caso di società di capitali soggette a revisione, dall’organo che esegue il controllo contabile (comma 3 Art 38-bis), allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I requisiti che devono risultare dalla dichiarazione sostitutiva sono i seguenti:
• Il patrimonio netto non deve essere diminuito di oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta;
• La consistenza degli immobili non deve essere diminuita di oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, per tutte le cessioni che non rientrano nella normale gestione dell’attività;
• L’attività non deve essere cessata e né deve essersi ridotta a seguito di cessioni di aziende o rami di aziende;
• Nell’anno precedente a quello di richiesta non deve risultare ceduta la maggioranza del capitale sociale (tale requisito è previsto per le società di capitali quotate);
• Aver corrisposto regolarmente il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
3. Sempre per i rimborsi oltre i € 15.000,00 ma quando il richiedente ricade nelle fattispecie individuate al comma 4 Art 38-bis (contribuenti “rischiosi”), alla richiesta dovrà essere prestata una polizza fideiussoria, rilasciata da una banca o da una impresa assicurativa. Comunque è sempre obbligatorio prestare idonea garanzia per le richieste di rimborso presentate da:
• Soggetti passivi che esercitano una impresa da meno di 2 anni, ad eccezione delle start-up innovative, come definite dall’Art. 25 del DL 179/2012;
• Soggetti passivi che sono stati oggetto, nei 2 anni precedenti alla richiesta di rimborso, ai quali sono stati notificati avvisi di accertamento/rettifica dai cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e dell’imposta dovuta o dei crediti dichiarati: superiore al 10% degli importi dichiarati se questi non superano i € 150.000,00; superiore del 5% degli importi dichiarati se maggiori di € 150.000,00 ma inferiori a € 1.500.000,00; superiore all’1% degli importi dichiarati (o comunque a € 150.000,00) se superano il limite di € 1.500.000,00;
• Soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza di rimborso infrannuale da cui emerge il credito chiesto a rimborso senza il visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa in presenza di organo di controllo) o non presentano l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti;
• Soggetti passivi che hanno cessato l’attività.
In conclusione la fideiussione va prestata per un periodo di 3 anni a decorrere dall’esecuzione del rimborso, oppure per il periodo minore fino alla decadenza dell’accertamento.


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